Per la Cedu è legittima la mini perequazione delle pensioni
La mini perequazione delle pensioni determinata dal decreto legge 65/2015 ha comportato un effetto economico limitato sui pensionati coinvolti. Di conseguenza il provvedimento non è in contrasto con l'articolo 1 del protocollo 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
Sulla base di questa motivazione la Corte europea dei diritti dell’uomo ieri ha dichiarato inammissibile il ricorso (richieste 27166/18 e 27167/18) presentato da oltre 10mila pensionati italiani contro il blocco dell’indicizzazione degli assegni di importo superiore a tre volte il minimo effettuato nel 2012-2013 e poi rimodulato con il decreto legge 65/2015.
La chiamata in causa della Cedu era l’ultimo passaggio possibile per i pensionati che contestavano il provvedimento con cui il governo ha ripristinato solo in parte la situazione ante 2012, dato che la Corte costituzionale (sentenza 250/2017) lo ha ritenuto legittimo (si veda la scheda a fianco).
I giudici di Strasburgo evidenziano che il governo italiano è intervenuto in una situazione economica difficile al fine di perseguire una finalità di utilità pubblica. E l’intervento ha contemperato le esigenze degli interessi generali con la salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini.
La rimodulazione dell’adeguamento delle pensioni all’inflazione, rilevano i giudici, ha comportato una perdita annuale compresa tra l’1,62 e il 2,70% nel 2012 e nel 2013 e ciò non ha determinato un «impatto significativo» sui pensionati. Inoltre il meccanismo introdotto dal decreto legge 65/2015 ha consentito di recuperare in parte “l’effetto trascinamento” della mancata perequazione “piena” sugli anni seguenti.
Di conseguenza la decisione del governo italiano non ha messo in difficoltà i pensionati nel fronteggiare le spese quotidiane al punto di entrare in contrasto con l’articolo 1 del protocollo 1, secondo cui «ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale».
Inoltre, la Cedu ricorda che il legislatore nazionale ha la possibilità di intervenire, in ambito civile, con provvedimenti che determinino effetti retroattivi.