La
legge sulla concorrenza
contiene la nuova disciplina dell’esercizio in forma societaria della
professione forense
, materia finora regolamentata dal decreto legislativo 96/2001. La prima differenza tra la
società di avvocati
del decreto 96/2001 rispetto a quella della legge sulla concorrenza è quella attinente la forma societaria: mentre nel decreto 96 si parlava di una società che aveva la sua matrice nella Snc, ora invece la legge sulla concorrenza allude a una società che può essere una società di persone, una società di capitali o una società cooperativa, così come è previsto dalla legge 183/2011 per le Stp diverse da quelle tra avvocati. Si apre, quindi, la strada alla società tra avvocati organizzata nella forma della Spa: soluzione cui senz’altro ambiranno i grandi studi legali internazionali operanti in Italia che, con ciò, acquisiranno il beneficio della responsabilità limitata dei soci, la possibilità di ambire a governance diverse da quella “tradizionale” caratterizzata dalla presenza di un consiglio di amministrazione con funzioni gestorie e da un collegio sindacale con funzioni di controllo. Forme di governance analoghe a quelle adottate dalle “case-madri”, per lo più basate in Inghilterra, Usa e Germania.
La società di avvocati prevista dalla legge sulla concorrenza presenta una significativa differenza rispetto alle “normali” Stp e pure rispetto alla società tra avvocati del decreto 96/2001: infatti, nella legge sulla concorrenza si parla di affidamento dell’amministrazione solo a soci, mentre chi amministra una Stp non deve necessariamente essere un socio. Un’altra novità della legge sulla concorrenza è quella inerente la qualità dei soci: si ipotizza infatti che soci delle società tra avvocati dovranno essere per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni.
La mappa
La legge sulla concorrenza