PROFESSIONISTI

Reddito di lavoro autonomo, bonus edilizi, interessi attivi e premio per assicurazione professionale

Interessi attivi da conto corrente, del premio di assicurazione professionale riaddebitato e del differenziale da cessione di bonus edilizi, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo – Regime fiscale

Le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici. Tale assimilazione comporta che le associazioni professionali (come l'istante) non possano svolgere attività d'impresa e che il proprio reddito imponibile è costituito dalla sommatoria delle singole categorie di reddito indicate nell'art. 6 del TUIR identificate in ragione della loro fonte di produzione

Nota

L'Agenzia delle Entrate affronta, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, ed in particolare nell'ambito del "nuovo" principio di onnicomprensività contenuto nell'art. 54 TUIR (ex art. 5 D.Lgs. n. 192/2024), tre quesiti avanzati da un'associazione professionale tra commercialisti in merito al trattamento fiscale di: (a) differenziale da cessione di bonus edilizi, (b) interessi attivi da conto corrente e (c) premio di assicurazione professionale riaddebitato. In relazione al terzo aspetto, l'associazione chiede se gli interessi attivi maturati sul conto corrente debbano essere qualificati come redditi di lavoro autonomo o di capitale, anche in considerazione della riforma dell'art. 54 TUIR. Nel dettaglio, l'Agenzia delle Entrate specifica che il differenziale da cessione/compensazione di bonus edilizi, dopo l'introduzione del principio di onnicomprensività nel reddito di lavoro autonomo ai fini IRPEF (dal 2024, ex art. 5 del D.Lgs. n. 192/2024), assume rilevanza fiscale; nel caso specifico si tratta dell'acquisto da parte di uno studio associato di commercialisti di un credito di imposta originato dall'esecuzione di interventi edilizi e ceduto da un cliente che aveva pagato le relative fatture. Detto credito, acquistato a un prezzo inferiore al valore nominale, viene annualmente utilizzato dallo studio in compensazione per assolvere i tributi dovuti. Gli interessi attivi maturati sul conto corrente dello studio associato costituiscono (con decorrenza 2024, secondo il nuovo comma 3-bis dell'art. 54, TUIR, introdotto dal D.L. 84/2025), redditi di capitale, per cui la ritenuta subita è a titolo d'imposta. Il premio per assicurazione professionale pagato dallo studio e (in parte) riaddebitato pro quota agli associati, è deducibile per la quota non riaddebitata e irrilevante per la parte restante.

TRIBUTI E IMPOSTE

Regime forfetario e margine iva compatibili

Regime forfetario e regime IVA del margine – Opzione per il regime IVA ordinario

Non è previsto alcun ostacolo per chi non ha mai applicato regimi speciali IVA

Nota

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'applicabilità del regime forfetario in presenza di attività che, per disposizioni normative, sarebbero soggette a regimi speciali IVA, come il c.d. "regime del margine". In particolare, l'Agenzia conferma questo orientamento:- l'incompatibilità tra regime forfetario e regimi speciali IVA è prevista dall'art. 1, comma 57, lett. a), legge 190/2024;- tuttavia, la Circolare n. 9/E/2019 chiarisce che tale incompatibilità è effettiva solo qualora il contribuente si avvalga concretamente di tali regimi, mentre nel caso in cui opti per l'IVA nei modi ordinari, può comunque accedere al forfetario, a condizione che l'opzione sia esercitata nell'anno precedente.Nel caso specifico, poiché il contribuente non ha mai applicato in passato il regime del margine, l'Agenzia ritiene che possa iniziare l'attività di vendita di elettrodomestici usati nel 2025 rimanendo nel regime forfetario, senza che ciò costituisca causa ostativa, a condizione che non opti per il regime speciale IVA del margine. L'adesione al regime forfetario dovrà essere correttamente comunicata nel modello AA9/12 per variazione dati, indicando nel quadro A la variazione dell'attività e nel quadro B il codice identificativo del regime agevolato. Tale scelta dovrà poi essere confermata anche nella dichiarazione dei redditi, attestando la sussistenza di tutti i requisiti e l'assenza delle cause ostative.

LAVORO ALL'ESTERO

Italia-Spagna: individuazione del paese di imposizione degli utili

Utili percepiti da socio accomandante residente in Spagna da parte di Sas italiana - Paese di imposizione - Individuazione

Il socio accomandante residente in Spagna deve dichiarare e subire tassazione in Italia sugli utili della società italiana, con il possibile coinvolgimento delle regole convenzionali per evitare doppie imposizioni, qualora tali redditi siano tassati anche nel Paese di residenza

Nota

L'Agenzia Entrate, con riferimento alla Convenzione Italia-Spagna, ha chiarito che una società, in quanto fiscalmente trasparente, non integra la nozione di soggetto residente ai fini convenzionali in Italia. In particolare, l'Agenzia delle Entrate precisa che la residenza fiscale del contribuente resta una questione di fatto, ma, assumendo la residenza spagnola, il socio sarà soggetto a imposizione in Italia solo sui redditi prodotti nel territorio nazionale, come previsto dall'art. 23 del TUIR. Gli utili della società, imputati per trasparenza al socio non residente, devono essere dichiarati e tassati in Italia. Tuttavia, qualora tali utili siano imponibili anche in Spagna, si applicano le disposizioni della Convenzione Italia-Spagna, che prevalgono sul diritto interno. In particolare, il reddito d'impresa prodotto sarà imponibile in Italia, a condizione che l'attività della società italiana configuri una stabile organizzazione nel territorio nazionale, ai sensi dell'art. 7 della Convenzione.

IRPEF

Flat Tax attività di libera professione intramuraria dei medici

Compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive svolte dai dirigenti medici e dal personale sanitario non dirigenziale - Imposta sostitutiva - Esclusione

Non beneficiano dell'imposta sostitutiva al 15% le attività di libera professione intramuraria svolte dai dirigenti medici e dal personale sanitario del comparto sanità pubblica, nonostante siano finalizzate a ridurre le liste di attesa

Nota

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle modalità di calcolo dell'imposta sostitutiva sui compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive svolte dai dirigenti medici e dal personale sanitario non dirigenziale, come prevista dall'art. 7 del D.L. n. 73/2024.A tal fine, l'Agenzia Entrate ha chiarito che l'imposta sostitutiva del 15% sui compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive svolte dai dirigenti medici non può essere applicata ai compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni sanitarie ALPI convenzionali, diverse dalle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 89, comma 2, del CCNL Area Sanità 2019¬2021 espressamente individuate dalla norma agevolativa. Pertanto, le prestazioni ALPI convenzionali (rese anche verso altri enti SSN) restano soggette alla ordinaria tassazione.

LAVORO ALL'ESTERO

Spese di trasferta all'estero e obbligo di tracciabilità

Rimborsi senza concorrenza alla formazione del reddito delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, in caso di trasferte o le missioni all'estero - Modalità di pagamento eleggibili

Ai fini della non imponibilità dei rimborsi relativi alle spese sostenute dai lavoratori in trasferta all'Estero, non è richiesta la tracciabilità dei relativi pagamenti, che, pertanto, possono essere effettuati in contanti

Nota

L'Agenzia Entrate, con riferimento alla Convenzione Italia-Spagna, ha chiarito che una società, in quanto fiscalmente trasparente, non integra la nozione di soggetto residente ai fini convenzionali in Italia. Nello specifico, le Entrate, rispondendo ad un interpello promosso dal Ministero, è intervenuta in materia di trattamento fiscale dei rimborsi spese ai dipendenti impegnati in missioni e/o trasferte all'estero. Nel caso esaminato dall'Agenzia, l'istante (il Ministero) evidenzia che i propri dipendenti possono essere inviati in missione e/o in trasferta in Paesi in cui gli strumenti di pagamento tracciati non sono diffusi e chiede, pertanto, il corretto trattamento fiscale da applicare, alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, nei casi in cui, durante una missione e/o una trasferta all'estero, non sia possibile effettuare un pagamento tracciato. L'Agenzia delle Entrate, in risposta, richiama la recente modifica legislativa ad opera del D.L. n. 84/2025, per cui ai fini della non imponibilità dei rimborsi spese ai dipendenti (ai sensi del comma 5 dell'art. 51 del TUIR), per missioni e/ o trasferte effettuate al di fuori del territorio dello Stato, non è più richiesta la tracciabilità del pagamento.

PROFESSIONISTI

Riaddebito dei costi comuni di studio professionale

Somme dovute a seguito di ordinanza di ingiunzione per il riaddebito dei costi comuni dello studio professionale, non costituito in associazione professionale - Trattamento Iva

I costi comuni dello studio professionale devono essere riaddebitati con applicazione dell'IVA, anche se il pagamento avviene in esecuzione di un'ordinanza del giudice

Nota

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti su un contenzioso sulla divisione dei costi fra professionisti ex associati che continuano a condividere lo studio, e il relativo addebito delle sommeRiguardo il trattamento IVA della ripartizione delle spese comuni tra professionisti non costituiti in associazione professionale, l'Agenzia ricorda la Circolare n. 58/2001 in base alla quale il riaddebito delle spese comuni da parte del professionista deve essere realizzato tramite fattura assoggettata a IVA in misura ordinaria. Circa gli interessi legali e il trattamento IVA inerente agli stessi, l'Agenzia precisa che bisogna individuare la natura giuridica delle somme da versare e la causa per cui vanno liquidate (circolare n. 24/1979; risoluzioni n. 24/2000 e n. 67/2004). Nei fatti rappresentati dal ricorrente, rileva l'Agenzia, gli interessi legali hanno natura risarcitoria, di conseguenza non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IVA. Da ultimo, si precisa che il legale di controparte può richiedere alla parte che ha perso la causa l'importo dell'onorario e delle spese processuali e non anche quello dell'IVA, essendo tale imposta dovuta per rivalsa dal proprio cliente.

IRPEF

Contributi sanitari deducibili per i pensionati

Contributi di assistenza sanitaria versati a casse aventi esclusivamente fine assistenziale - Trattamento fiscale

Sono deducibili dal reddito da pensione i contributi sanitari versati a casse assistenziali. Tale possibilità è concessa anche ai familiari non fiscalmente a carico entro un limite di 3.615,20 euro

Nota

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che se la Cassa di assistenza è riconducibile tra gli enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali di cui all'art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR, i contributi versati in qualità di associato non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente o di pensione. I contributi per l'assistenza sanitaria versati alla Cassa in qualità di coniuge superstite non concorrono, ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a), TUIR alla formazione del reddito di pensione. Se il sostituto d'imposta (ente pensionistico) non ha tenuto conto nella determinazione del reddito da pensione della quota di contributi versati alla Cassa, tale importo può essere portato in deduzione dal coniuge superstite in sede di dichiarazione redditi, nel modello 730 nel rigo E26 Altri oneri deducibili, cod. '21'.

FRINGE BENEFITS

Auto aziendali assegnate ai dipendenti dopo il 30 giugno 2025

Concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori – Modifiche alla disciplina

Per i veicoli di nuova immatricolazione con contratto e consegna avvenuti a partire dal 1° gennaio 2025, la normativa è stata semplificata per favorire la mobilità sostenibile

Nota

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'auto aziendale a uso promiscuo assegnata al dipendente dopo il 30 giugno 2025 deve essere tassata secondo il valore "normale", anche quando è ordinata e concessa con contratto stipulato nel 2024. Infatti, non potrà essere applicata la disciplina in essere al 31 dicembre 2024, poiché l'auto è stata consegnata dopo il 1° semestre 2025, né la disciplina introdotta dalla legge di Bilancio 2025, essendo il contratto di assegnazione sottoscritto nel 2024. La società istante aveva riferito di assegnare ai propri dipendenti auto aziendali in uso promiscuo, attraverso contratti di assegnazione che, in alcuni casi, venivano formalizzati prima della consegna effettiva del veicolo, in base alle informazioni disponibili al momento dell'ordine. Nel caso esaminato, l'atto di assegnazione era datato 27 dicembre 2024, con ordine del veicolo in pari data, ma la consegna al dipendente era prevista non prima del 1° luglio 2025. Secondo l'Agenzia, che richiama la Circolare n. 10/2025, la fattispecie concreta non poteva rientrare tra i casi contemplati dal comma 48-bis (introdotto dalla legge n. 60/2025 di conversione del D.L. n. 19/2025), che consente di valorizzare le auto ad uso promiscuo secondo la formulazione dell'art. 51, comma 4, lett. b), del TUIR previgente alle modifiche della legge di bilancio 2025. A tal fine, infatti, è necessario che i veicoli siano stati concessi in uso promiscuo nel secondo semestre del 2024, oppure che siano stati ordinati dai datori entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nel primo semestre del 2025 tenendo conto, a tal fine, della data di consegna al dipendente.

WELFARE

Benefit ai dipendenti in sostituzione di erogazioni monetarie

Indennità obsolete convertite in prestazioni di welfare aziendale – Inapplicabilità del regime di esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente

Eventuali pattuizioni che prevedano la sostituzione di componenti retributive imponibili con beni e servizi detassati, comportano comunque l'assoggettamento ad imposizione di questi ultimi, non potendosi applicare le disposizioni agevolative dell'art. 51 del TUIR

Nota

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla tassazione di alcune indennità ritenute obsolete in ambito contrattuale e quindi sostituite dal datore di lavoro, tramite accordi sindacali, con prestazioni di welfare aziendale. In particolare, l'Agenzia ha chiarito che la quota di retribuzione relativa ad indennità soppresse, convertite, su scelta del dipendente interessato in prestazioni di welfare, non può fruire del regime di esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all'art. 51, commi 2 e 3, del TUIR e, pertanto, la stessa deve essere assoggettata a tassazione secondo le ordinarie regole di determinazione del reddito di lavoro dipendente.

IRPEF

Tassazione misure compensative corrisposte ai dipendenti

Misure compensative corrisposte ai dipendenti - Tassazione separata

Le misure compensative corrisposte da un'Autorità ai propri dipendenti per neutralizzare gli effetti del mutato assetto previdenziale sono riconducibili alle indennità equipollenti al Tfr ex art. 17, c. 1, lett. a) del Tuir e, quindi, sono assoggettabili a tassazione separata ex art. 19, comma 2-bis, del TUIR

Nota

L'Agenzia delle Entrate conferma che le somme erogate una tantum, in conseguenza di una modifica regolamentare del trattamento previdenziale riservato ai dipendenti, possono fruire del regime fiscale a tassazione separata in quanto considerate equipollenti al TFR. Nello specifico, le Entrate hanno chiarito che la quota di retribuzione relativa ad indennità soppresse, convertite, su scelta del dipendente interessato in prestazioni di welfare, non può fruire del regime di esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all'art. 51, commi 2 e 3, del TUIR e, pertanto, la stessa deve essere assoggettata a tassazione secondo le ordinarie regole di determinazione del reddito di lavoro dipendente.

LAVORO ALL'ESTERO

Bonus ai dipendenti, tassazione irpef per i residenti

Bonus corrisposti ai dipendenti – Tassazione ai fini Irpef e relativi obblighi di sostituzione d'imposta

Il bonus percepito dal dipendente residente in Italia, ma maturato anche nel corso di un periodo lavorato all' estero, è assoggettato sia in Italia che all'estero

Nota

L'Agenzia delle Entrate, in tema di bonus corrisposti ai dipendenti, cambia rotta rispetto alla risposta a interpello 81/2025. Il caso odierno riguarda un lavoratore che ha svolto attività lavorativa nel Regno Unito fino a dicembre 2023 e dal 18 dicembre 2023 ha intrapreso un nuovo rapporto di lavoro in Italia, pertanto dal 2024 risulta fiscalmente residente in Italia. L'Agenzia delle Entrate ha quindi chiarito che, anche ai fini convenzionali, sussiste il diritto dello Stato italiano, come Stato della residenza, a tassare le remunerazioni riferite ai bonus percepiti dal dipendente nei periodi d'imposta in cui è residente in Italia. Pertanto, la stabile organizzazione italiana deve applicare la ritenuta sia sul bonus erogato dalla società estera, sia sui bonus corrisposti dalla medesima stabile organizzazione. Sui redditi prodotti all'estero, il dipendente residente in Italia potrà usufruire del credito d'imposta ai sensi dell'art. 165 del TUIR.

IRPEF

Esenzione irpef e irap per le borse di studio da Its Academy

Borse di studio corrisposte dalle Its Academy - Esenzione ai fini IRPEF ed IRAP

Dal 2025, le borse di studio erogate dallo Stato, dalle regioni, dalle fondazioni Its Academy e da altri soggetti pubblici agli studenti iscritti ai percorsi formativi Its Academy sono esenti dall'IRPEF e dall'IRAP

Nota

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'esenzione ai fini IRPEF e IRAP per le borse di studio corrisposte dalle ITS Academy (Istituti tecnologici superiori). In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, dal periodo di imposta 2025, le borse di studio corrisposte dalle ITS Academy sono esenti dall'IRPEF e, conseguentemente, sono escluse dalla base imponibile IRAP ai sensi dell'art. 10-bis del D.Lgs. n. 446 del 1997.

IRPEF

Aliquota ridotta sui dividendi al socio russo

Applicazione della convenzione contro le doppie imposizioni Italia– Russia a seguito della sospensione parziale della stessa da parte della Russia

In tema di applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Russia a seguito della sospensione parziale della stessa da parte della Russia, ad oggi né l'Italia né la Federazione russa hanno proceduto alla denuncia del Trattato che, pertanto, per l‘Italia, risulta efficace

Nota

L'Agenzia delle Entrate ha affrontato la questione relativa all'applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Russia sui dividendi distribuiti da una società italiana interamente partecipata da una società russa. La società istante ha richiesto chiarimenti circa l'aliquota della ritenuta da applicare, ovvero se dovesse essere quella ordinaria del 26%, prevista dall'art. 27, comma 3, D.P.R. n. 600/1973, oppure quella convenzionale del 5% (ricorrendo i presupposti per la sua applicazione, ovvero, ai sensi dell'art. 10 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata con il Governo della Federazione Russa, una partecipazione superiore al 10% del capitale della società erogante, di valore superiore a 100.000 dollari statunitensi). Il dubbio era legittimato dal fatto che un decreto del Presidente della Federazione Russa dell'8 agosto 2023 ha sospeso l'efficacia di alcune disposizioni di ben 38 Convenzioni, tra cui quella stipulata con l'Italia, a causa di azioni ostili intraprese nei propri confronti. L'Agenzia delle Entrate ha concluso che la ritenuta da applicare ai dividendi che devono essere corrisposti dalla società residente in Italia a quella residente nella Federazione russa è quella convenzionale del 5%. Ciò perché la Federazione russa ha sospeso alcuni articoli della Convenzione, ma non quello sull'eliminazione delle doppie imposizioni, e soprattutto perché non è mai stata avviata la procedura di denuncia del Trattato che la Convenzione stessa prevede ai fini della cessazione dei suoi effetti.

IRPEF

Valutazione partecipazioni in SICAV

Quote di partecipazione delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) - Trattamento fiscale

Le quote di partecipazione in SICAV, anche se formalmente rappresentate da azioni, sono fiscalmente assimilate ai titoli in serie o di massa non aventi natura partecipativa, e pertanto sono valutabili ai fini Ires secondo le regole previste dagli artt. 94, comma 4, e 92, comma 5, TUIR

Nota

L'Agenzia delle Entrate ribadisce che il regime tributario delle SICAV segue quello degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) con sede in Italia, ad esclusione dei fondi immobiliari. Così, anche le quote di partecipazione alle SICAV estere, purché iscritte nell'attivo circolante, sono considerate assimilate ai titoli in serie o di massa, ai sensi dell'art. 85, comma 1, lett. e), TUIR. La conseguenza pratica è che le società possono dedurre la svalutazione delle quote SICAV secondo i criteri ordinari previsti per i titoli in serie o di massa, valorizzando correttamente a bilancio l'investimento in base al valore di mercato e garantendo così la corretta tassazione dei redditi d'impresa. Questa assimilazione permette alle aziende di applicare, in sede di chiusura del bilancio, le regole di deducibilità delle svalutazioni previste dall'art. 94, comma 4, dall'art. 92, comma 5, TUIR. In pratica, la svalutazione delle quote SICAV può essere portata in deduzione dal reddito imponibile, a condizione che sia coerente con il valore di mercato o determinata secondo i criteri previsti per i titoli non quotati. Un aspetto rilevante riguarda anche le SICAV estere: se iscritte nell'attivo circolante e in possesso delle caratteristiche di organismi di investimento collettivo, beneficiano dello stesso trattamento delle SICAV italiane.

LAVORO ALL'ESTERO

NASpi e regime impatriati

Regime speciale per lavoratori impatriati – Trattamento fiscale applicabile alle somme percepite a titolo di Naspi

Le somme percepite a titolo di Naspi dal lavoratore che a un anno dal suo rientro in Italia è rimasto disoccupato, non possono essere equiparate ai redditi di lavoro

Nota

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'indennità di disoccupazione NASpI non può beneficiare del regime agevolato per i lavoratori impatriati di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015. Il caso riguardava un contribuente rientrato in Italia nel 2022, che aveva fruito del regime fino alla cessazione del rapporto di lavoro (settembre 2023) e successivamente aveva percepito la NASpI (ottobre 2023 – agosto 2024). Le Entrate hanno precisato che il regime speciale è volto a incentivare lo svolgimento in Italia di un'attività lavorativa e riguarda solo redditi di lavoro dipendente, assimilati, autonomo o d'impresa prodotti sul territorio, nonché le somme che li sostituiscono. La NASpI, invece, non è corrisposta a fronte di attività lavorativa, ma a seguito della perdita dell'impiego, e pertanto non soddisfa il requisito richiesto dalla normativa. Di conseguenza, le somme percepite a titolo di NASpI devono essere assoggettate a tassazione ordinaria.

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