Reintegrazione se non si supera un periodo di prova nullo
Dopo la sentenza 128/2024 della Consulta non si può riconoscere la sola tutela indennitaria in caso di licenziamento
Insussistenza del fatto contestato, insussistenza del fatto economico, insussistenza del patto di prova: la sanzione deve essere identica. Il recesso intimato per mancato superamento di un patto di prova affetto da «nullità genetica» – ovvero inesistente – configura, infatti, un’ipotesi di licenziamento privo di giustificazione per insussistenza del fatto materiale, poiché «manca l’esistenza del fatto posto a fondamento della ragione giustificatrice». In tali casi, si impone l’applicazione della ...