ApprofondimentoContenzioso

Contestazioni sulla legittimità ad agire del sindacato come mere difese

di Pasquale Dui, Luigi Antonio Beccaria

N. 39

Guida al Lavoro

La contestazione della titolarità attiva del rapporto controverso integra "mera difesa", e non eccezione in senso stretto; da tale impostazione discende l'assenza di onere probatorio a carico del convenuto, mentre incombe sull'attore – ex art. 2697 c.c. – l'onere di provare gli elementi costitutivi del diritto azionato. Le contestazioni sulla titolarità o sulla legittimazione – attiva o passiva – sono proponibili in ogni fase e grado, senza che l'eventuale contumacia della parte o la tardiva costituzione assumano valore di non contestazione o alterino la ripartizione degli oneri probatori.

Massima

  • Legittimazione ad agire – contestazioni – mere difese – sussistenza – difetto di legittimazione – rilevabilità d'ufficio – sussiste Cass., sez. lav., ord. 2 ottobre 2025, n. 26612

    Le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa e non sono soggette alle decadenze processuali.

Fatti di causa

Il Tribunale di Roma, competente quale giudice di prime cure, accoglieva il ricorso proposto ex art. 28, L. 300/1970 proposto da una organizzazione sindacale nei confronti della società datrice, ravvisando condotta antisindacale nella mancata attivazione della procedura di trasferimento collettivo prevista dall'art. 57 del CCNL delle emittenti radiotelevisive private, osservato dalla società.

La decisione si fondava, in particolare, su una comunicazione aziendale del 17 gennaio 2017, con cui la società...

  • [1] Nella richiamata pronuncia, la Suprema Corte ha affermato: "In mancanza di una disciplina specifica del giudizio di opposizione, per il quale l'art. 28 si limita ad un generale richiamo della disciplina del giudizio di primo grado, occorre comunque considerare i principi enucleabili dalla disciplina delle impugnazioni in generale (artt. 323 ss.) per integrare, nei limiti della compatibilità, la prima, confermandola alla sua particolare natura di giudizio di primo grado, introdotto però con un atto di opposizione"