La contestazione della titolarità attiva del rapporto controverso integra "mera difesa", e non eccezione in senso stretto; da tale impostazione discende l'assenza di onere probatorio a carico del convenuto, mentre incombe sull'attore – ex art. 2697 c.c. – l'onere di provare gli elementi costitutivi del diritto azionato. Le contestazioni sulla titolarità o sulla legittimazione – attiva o passiva – sono proponibili in ogni fase e grado, senza che l'eventuale contumacia della parte o la tardiva costituzione assumano valore di non contestazione o alterino la ripartizione degli oneri probatori.
Fatti di causa
Il Tribunale di Roma, competente quale giudice di prime cure, accoglieva il ricorso proposto ex art. 28, L. 300/1970 proposto da una organizzazione sindacale nei confronti della società datrice, ravvisando condotta antisindacale nella mancata attivazione della procedura di trasferimento collettivo prevista dall'art. 57 del CCNL delle emittenti radiotelevisive private, osservato dalla società.
La decisione si fondava, in particolare, su una comunicazione aziendale del 17 gennaio 2017, con cui la società...


