Rapporti di lavoro

Retribuzioni convenzionali non utilizzabili per le collaborazioni

Per versare i contributi Inail si deve fare riferimento ai compensi corrisposti, tenuto conto dei minimali e massimali previsti per il pagamento delle rendite

di Alberto Rozza

L'Inail, con la circolare 13/2023 del 30 marzo, facendo seguito al decreto interministeriale (Lavoro–Economia) del 28 febbraio 2023 con il quale sono state determinate le retribuzioni convenzionali di quest’anno per i lavoratori operanti all'estero, ha ricordato che le stesse, essendo riferite ai titolari di rapporto di lavoro subordinato, non trovano applicazione per altre tipologie contrattuali, come le collaborazioni coordinate e continuative. Quindi, se queste ultime sono rese in un Paese extracomunitario non convenzionato, il committente dovrà versare i contributi calcolandoli sui compensi effettivamente corrisposti nel limite del minimale e del massimale previsto per il pagamento delle rendite Inail.

Le retribuzioni convenzionali trovano applicazione solo nel caso in cui il dipendente presti l'attività lavorativa in Paesi in cui non vi sono accordi di sicurezza sociale stipulati con l'Italia. Pertanto le stesse non devono essere utilizzate se il lavoratore viene occupato in uno dei Paesi dell'Ue (nei quali dal 1° maggio 2010 sono in vigore il regolamento Ce 883/2004 e il regolamento Ce 987/2009) oppure in uno degli Stati ai quali si applica la normativa comunitaria (Liechtenstein, Norvegia, Islanda e Svizzera).

In merito agli Stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale, l' Inail ricorda che l’accordo con il Canada, entrato in vigore il 1° ottobre 2017, non prevede l'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a esclusione della provincia del Québec, con cui rimane al momento in vigore l'accordo del 1977 e che la convenzione italo–jugoslava resta in vigore, dopo le rispettive dichiarazioni di indipendenza, con i seguenti Stati: Bosnia Erzegovina, Macedonia, Serbia, Montenegro, Kosovo.

La circolare ricorda inoltre che il Regno Unito non è più uno Stato dell'Ue dal 31 gennaio 2020. L'accordo di recesso, ratificato il 29 gennaio 2020 ed entrato in vigore il 1° febbraio dello stesso anno, ha permesso di gestire l'uscita dal Regno Unito regolamentando alcuni temi di fondamentale importanza (la liquidazione finanziaria degli obblighi esistenti da parte del Regno Unito; i diritti dei cittadini dell'Ue residenti nel Regno Unito e dei cittadini del Regno Unito residenti nell'Ue; i confini tra Irlanda e Irlanda del Nord).

L'accordo ha previsto un periodo transitorio, terminato il 31 dicembre 2020, che ha consentito un adeguamento graduale alla nuova situazione. Il 24 dicembre 2020 è stato concluso tra l'Unione europea, l'Euratom e il Regno Unito un nuovo accordo sugli scambi e la cooperazione, entrato provvisoriamente in vigore il 1° gennaio 2021, che ha fissato le condizioni delle future relazioni tra gli Stati/organismi firmatari, a eccezione delle materie riguardanti la politica estera, la sicurezza esterna e la cooperazione in materia di difesa. L'accordo di recesso rimane in vigore, disciplinando anche per il futuro le situazioni giuridiche connesse alla precedente partecipazione del Regno Unito all'Ue.

Non va dimenticato che le retribuzioni convenzionali mensili, fissate dal decreto, sono frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, intervenuti nel corso del mese. Al di fuori di queste ipotesi, le retribuzioni convenzionali mensili non sono frazionabili. Infine, l'Inail ribadisce che per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente alla qualifica del lavoratore interessato e alla sua posizione nell'ambito della qualifica stessa, in base alle tabelle allegate al decreto interministeriale 28 febbraio 2023 e che per retribuzione nazionale deve intendersi il trattamento economico mensile, ossia quello previsto dal contratto collettivo nazionale della categoria diviso per 12, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo fra le parti, con esclusione dell'indennità estero. Tale importo deve essere raffrontato con le tabelle del settore corrispondente, al fine di identificare la fascia retributiva da prendere a riferimento che individua la retribuzione convenzionale da utilizzare per il calcolo del premio.

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