Contrattazione

Settore coibentazioni, sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale

Interventi sul contratto a termine e il lavoro stagionale. Definita l’una tantum per il periodo di vacanza contrattuale

di Paola Sanna

Il 29 maggio, tra Anicta, Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo per il rinnovo del ccnl applicabile ai lavoratori addetti all'industria chimica del settore coibentazioni termiche e acustiche. Il nuovo contratto decorre dal 1° luglio 2022 e scade il 30 giugno 2025.

Contratto a termine

Viene integrato il punto B) dell'articolo 3, che disciplina il contratto di lavoro a tempo determinato. Nei casi di non utilizzo anche parziale dei contratti di somministrazione a termine secondo quanto previsto dal Ccnl, le parti stabiliscono l'aumento del limite percentuale dei lavoratori a termine rispetto a quelli in forza con contratto a tempo indeterminato come segue:
- ulteriore 18% da aggiungere al 40 per cento;
- ulteriore 30% da aggiungere al 50% previsto per le aziende che operano nei territori del Mezzogiorno individuati dal Testo unico.
Tali limiti non sono applicabili nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia, né alle attività stagionali definite dalla contrattazione nazionale ovvero da quella aziendale.

Lavoro stagionale

Il Ccnl prevede che siano considerate attività stagionali aggiuntive rispetto a quelle già disciplinate dal Dpr 1525/1963, quelle attività richieste in determinati periodi dell'anno in quanto connesse a esigenze tecnico produttive di tipo temporaneo e collegate alle stagioni climatiche o a cicli ricorrenti. Si tratta, ad esempio, delle attività di manutenzione straordinaria presso gli impianti petrolchimici o di raffinazione, presso centrali di produzione o distribuzione di energia, presso cantieri navali, svolte in regime di fermata delle attività. La contrattazione collettiva aziendale può tuttavia prevedere, in accordo con le i sindacati territoriali firmatarie del Ccnl, ulteriori ipotesi di stagionalità.

Trattamento per trasferta

L'articolo 19 prevede che l'indennità di trasferta sia contrattualmente pari al livello di esenzione ai fini fiscali e quindi:
- 46,48 euro per le trasferte sul territorio nazionale;
- 77,47 euro per quelle all'estero.

Licenziamento per giusta causa

L'articolo 40 introduce, tra le altre gravi infrazioni già previste, anche quelle legate al mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

Trattamento economico minimo e complessivo

L'articolo 15 viene rimodulato, prevedendo i seguenti aumenti contrattuali da riconoscere in tre tranche e complessivamente pari a 140,00 euro per il livello E, con queste decorrenze:
- 50,00 euro dal 1° giugno 2023;
- 45,00 euro dal 1° gennaio 2024;
- 45,00 euro dal 1° gennaio 2025.

Una tantum

A copertura del periodo di vacanza contrattuale compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 maggio 2023, viene prevista l'erogazione in tre tranche di un importo a titolo di una tantum uguale per tutti i lavoratori alle seguenti scadenze:
- 300,00 euro con le competenze di giugno 2023;
- 150,00 euro con le competenze di settembre 2023;
- 150,00 euro con le competenze di novembre 2023.
L'una tantum spetta ai soli lavoratori in forza alla data del 29 maggio 2023 ed è riproporzionata all'anzianità di servizio nel periodo di copertura. Non è utile al computo di alcun istituto contrattuale, né ai fini del computo della base di calcolo del Tfr.

Contribuzione a Fonchim

Nell'ambito di un accordo di welfare aziendale, le parti stabiliscono che con decorrenza 1° gennaio 2024 la contribuzione a Fonchim a carico azienda sia elevata a 0,25%, con un aumento quindi di 0,05 punti percentuali.

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