Contribuzione in srl industriale
R: Il caso proposto propone che la medesima persona rivesta la qualità di socio: - di una srl inquadrata presso l'inps come industria - amministratore di una srl inquadrata presso l'inps come industria - socio di una snc inquadrata presso l'Inps come commerciale. Il lettore risulta pertanto: - iscritto alla gestione separata presso l'Inps (ex art. 2, c. 26 L. 335/95) relativa ai parasubordinati; ciò in relazione alla qualifica di amministratore della srl industriale; - iscritto (seppure d'ufficio) nella gestione commercianti in quanto socio di una snc. Il lettore non deve, invece, essere iscritto presso l'Inps per la sua qualità di socio della srl inquadrata presso l'Inps come industria. Ai sensi della L. 438/92 (D.L. 384/92) la base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali è costituita, per ogni singolo soggetto dalla totalità dei redditi d'impresa dichiarati ai fini IRPEF (dal 1993 non più soltanto su quello derivante dall'attività che ha dato titolo alla iscrizione nella gestione di appartenenza). Tali indicazioni sono recate anche dalle istruzioni a Unico2013, quadro RR, pag. 30 e chiariscono che anche per i soci delle srl (con o senza trasparenza) si applica la citata regola: calcolo dei contributi sulla “totalità dei redditi d'impresa” e non soltanto sul “reddito che dà titolo all'iscrizione” nella gestione di appartenenza (circolari Inps 16 luglio 2001, n. 140 e 12 giugno 2003, n. 102; sentenza Corte costituzionale 25 settembre-7 novembre 2001, n. 354). Dal ricostruito quadro normativo deriva che: - la sola partecipazione in una Srl industriale non avrebbe comportato un obbligo di iscrizione presso l'Inps; - se l'iscritto fosse socio operativo e amministratore di due srl una inquadrata nel commercio e una nell'industria si riprodurrebbe il quadro già analizzato a cui si rinvia.