Certificato di agibilità lavoratori spettacolo
Come ricordato dal gentile lettore dal 1° gennaio 2018 l’impresa del settore dello spettacolo (ivi incluso l’albergo) che impiega lavoratori a termine o a tempo indeterminato appartenenti a talune categorie, che abbiano in essere un contratto di lavoro subordinato con relativo versamento dei contributi e che siano impiegati nei locali di proprietà del datore o di cui questi abbia un diritto personale di godimento, non sono più tenuti alla richiesta del certificato di agibilità. L’orchestrale (art. 3 , numero 8 del DCPS 708/1947) rientra nelle categorie citate. L’obbligo rimane invece per tutti i lavoratori autonomi, ivi inclusi i collaboratori (estensione operata dall’articolo 3-quinquies del decreto legge 135/2018). Tanto premesso si ricorda che il rapporto di lavoro intermittente è un rapporto di lavoro subordinato. Tuttavia in ipotesi di lavoro intermittente, la richiesta del predetto certificato di agibilità assolve anche, nel settore dello spettacolo, all'obbligo di comunicazione previsto per la chiamata dei lavoratori intermittenti ex art. 15, comma 3 del decreto legislativo n. 81/2015 (v. parere Minlav 3 luglio 2015, prot. n. 37/0010767 che richiama il decreto interministeriale 27 marzo 2013). Quindi si ritiene possibile continuare a richiedere il certificato, in attesa di eventuali interpretazioni ufficiali difformi.
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