Agevolazioni

L’esonero contributivo convive con i bonus

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

L'esonero contributivo introdotto dalla legge di stabilità (fino a 8.060 euro all'anno per un triennio) verosimilmente finirà col farla da padrone rispetto agli altri incentivi, che però in lacuni casi possono coesistere con l'ultimo arrivato.
In primo luogo tra le soluzioni alternative - ancorché non sia qualificabile come un'agevolazione in senso stretto ma come un particolare regime contributivo previsto dalla legge (in funzione della causa mista contrattuale) - va considerato l'apprendistato che, pur con gli oneri della formazione, determina comunque una riduzione dei costi complessivi per il datore di lavoro, sia nella parte economica che in quella contribuiva.
Sul primo fronte, l'apprendista può essere sotto inquadrato di due livelli rispetto a quello finale oppure gli può essere attribuita una retribuzione progressiva in percentuale secondo le previsioni del Ccnl. Sul versante contributivo, va osservato che, in relazione alle tutele previdenziali previste, il carico contributivo datoriale è pari all'11,61% per le aziende con oltre 9 addetti ma può ridursi all'1,61% per quelle fino a 9 dipendenti. Tuttavia questa ultima misura agevolata riguarda i contratti stipulati nel periodo 2012-2016 e necessita del rispetto del “de minimis”
Pur considerando i sostegni economici, l'apprendistato, che peraltro si rivolge a una platea anagraficamente circoscritta di lavoratori, presenta complessivamente dei costi superiori a quelli che si sostengono fruendo della nuova misura incentivante. Va, infatti, evidenziato che per le retribuzioni entro i 27.000 euro circa l'esonero della contribuzione previsto dalla legge di stabilità è sostanzialmente totale. Restano, infatti, esclusi dallo sgravio: il contributo 0,30% integrativo Aspi devolvibile ai Fondi interprofessionali per la formazione continua e quello di finanziamento dei Fondi di solidarietà previsti dalla legge 92/2012. Inoltre, si ritiene che lo sgravio sia al netto delle misure compensative previste per favorire la previdenza complementare e/o il Fondo di tesoreria.
Ovviamente, dalle premesse è facile desumere la vantaggiosità della nuova misura rispetto alle agevolazioni previste per chi assume lavoratori dalle liste di mobilità ex lege 223/1991. In quest'ultimo caso, infatti, i datori di lavoro sono chiamati a versare, per 18 mesi, la contribuzione nella misura del 10%, pur senza tetto complessivo annuale. Vale, peraltro, la pena di ricordare che, in relazione ai recenti e sorprendenti orientamenti dell'Inps (circolare 17/2015), il nuovo esonero introdotto dalla legge di stabilità è cumulabile con il 50% dell'indennità di mobilità non fruita dal lavoratore. Per godere di entrambi gli incentivi, tuttavia, l'assunzione deve essere full time.
Ad analoga e ancor più ovvia conclusione si perviene con riferimento all'incentivo previsto dall'articolo 4 della legge Fornero in favore di chi assume over 50 disoccupati da oltre 12 mesi o donne con particolari caratteristiche. L'agevolazione consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, per 18 mesi. Inoltre, va ricordato che quest'ultima facilitazione soggiace all'integrale applicazione dei principi stabiliti dalla legge 92/2012 e alle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dal regolamento Ce 800/2008.
Stesse riflessioni valgono per le assunzioni agevolate del decreto Letta, vale a dire la possibilità di fruire di un bonus pari a 1/3 della retribuzione imponibile previdenziale lorda mensile, per 18 mesi (nel limite massimo di 650 euro). Si precisa che il cumulo è possibile solamente con riferimento all'eventuale quota di contribuzione datoriale superiore alla soglia mensile di 671,66 euro. In tal caso, vale la pena di rammentare che il “bonus Letta” soggiace a una serie non indifferente di condizioni (lavoratori cui si rivolge, incremento e mantenimento occupazionale, fruibilità entro il 50% dei costi salariali). Il bonus è cumulabile con il nuovo incentivo per le quote eccedenti il limite anche se, tutte queste condizioni, nella maggior parte dei casi, probabilmente renderanno la cumulabilità solo teorica.

La mappa della compatibilità

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