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di Antonio Carlo Scacco

La domanda

In caso di decesso di un imprenditore individuale con dipendenti, se gli eredi non intendono proseguire l’attività devono provvedere al licenziamento? E si, con quale modalità? E in tal caso, è dovuto in capo agli eredi il contributo Naspi?

Il decesso del datore di lavoro non estingue il rapporto di lavoro a meno che non si tratti di un rapporto fondato sull’intuitus personae (il caso tipico è la segretaria personale di un professionista o del collaboratore domestico che abbia operato esclusivamente a favore del defunto), o il datore di lavoro individuale (il problema non si pone nelle società) sia privo di qualsiasi organizzazione imprenditoriale. Negli altri casi il rapporto di lavoro prosegue con gli eredi. Questi ultimi possono decidere la cessazione della attività (che costituisce in ogni caso esercizio incensurabile della libertà di impresa garantita dall'art. 41 Cost), la quale costituisce giustificato motivo di interruzione del rapporto di lavoro e procedere, pertanto, legittimamente ai licenziamenti nel rispetto delle corrette modalità procedurali. Quanto al cd. ticket di licenziamento, secondo le precisazioni introdotte dalla legge 228/2012 (legge di Stabilità per il 2013) il contributo è dovuto in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le casuali che darebbero teoricamente diritto in capo al lavoratore alla fruizione della indennità di disoccupazione denominata NASpI (indipendentemente dalla sua fruizione). Pertanto nel caso di specie (licenziamento per GMO) il cd. ticket è dovuto.

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