Lavoro minorile
La norma di riferimento per risolvere la questione posta è l’art. 3 della legge 977/1967 e successive modifiche, compresa quella che ha innalzato l’istruzione obbligatoria a 10 anni e l’età minima per lavorare a 16 anni. L’art. 3 citato dice che “L'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai 15 anni compiuti”. La norma, adeguata all’attuale limite di 16 anni, va intesa che “comunque” l’età minima va rispettata anche se, come nel caso posto, è stato completato il percorso minimo di istruzione obbligatoria. La legge presume che il lavoratore, a prescindere dal livello di istruzione, è in grado di lavorare solo da 16 anni compiuti in poi. Non è solo un problema di sanzione penale che scatterebbe in caso di inosservanza ma di altre problematiche che si creerebbero in caso di violazione come per esempio in materia di infortunio, la cui responsabilità verrebbe comunque addossata al datore di lavoro, anche in caso di osservanza delle misure di sicurezza.