Contributo addizionale CIG
Le imprese che presentano domanda di integrazione salariale devono versare un contributo addizionale, in misura pari a: a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; b) 12 per cento oltre il limite di cui sopra e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile; c) 15 per cento oltre il limite di cui sopra in un quinquennio mobile (co. 1, art. 5, decreto legislativo 148/2015). L’obbligo è fissato a decorrere dal mese di paga successivo al provvedimento di autorizzazione alla fruizione della prestazione. Se in un mese si raggiungono le 52 settimane fruite, cambia l’aliquota dal 9% al 12% e la azienda è tenuta ad applicare la maggiore aliquota dal mese successivo a quello in cui si è verificato il superamento. Nel caso specifico fino alle 48 settimane fruite si applica la aliquota inferiore.