Assicurazione di un minore nello spettacolo
La regolamentazione del lavoro dei minori (bambini che non hanno compiuto i 15 anni di età o che sono ancora soggetti all’obbligo scolastico e adolescenti di età compresa tra 15 e 18 anni, non più soggetti all’obbligo scolastico), è contenuta nella legge 17 ottobre 1967, n. 977, come modificata dal D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345, in vigore dal 23 ottobre 1999, a sua volta modificato dal D.Lgs. 262/2000 che ne disciplina la tutela fisica l’aspetto previdenziale. Come previsto dall’ art. 1, c. 622/623/624 delle Legge 296/2006 l’età minima di ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non inferiore a 16 anni. Per quanto riguarda il settore dello spettacolo sono previste deroghe specifiche contenute nel D.P.R. 365/94, art. 2). In questo caso, previo assenso scritto del genitore o del tutore e purché non si tratti di lavoro pericoloso per la sua integrità fisica e biopsicologica e non si protragga oltre le ore 24 e sempreché il bambino o l’adolescente possa godere di un riposo di almeno 14 ore, la DTL può autorizzare i minori di età inferiore ai 15 anni e fino al compimento dei 18 a partecipare nella preparazione o rappresentazione di spettacoli o riprese cinematografiche. Va ricordato inoltre che minori di qualsiasi età, hanno diritto alle prestazioni assicurative previste dalle vigenti norme in materia di assicurazioni sociali (art. 24, legge 977/67). Ovviamente l’autorizzazione della DTL vale per quello specifico spettacolo e per competenza territoriale nel definito ambito territoriale ove si esplica la propria competenza (si pensi ad esempio alle attività itineranti) e viene rilasciata nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 977/1967 e cioè visita medica di idoneità all’attività lavorativa (art. 8, comma 1); lavoro notturno (art. 17, comma 1): la prestazione del minore impiegato in attività di carattere culturale, artistico, sportivo, pubblicitario o nel settore dello spettacolo non può protrarsi oltre la mezzanotte (il minore deve godere, a prestazione compiuta, di un periodo di riposo di almeno quattordici ore consecutive), riposo settimanale (art. 22, comma 3).