Un lavoratore apprendista può essere distaccato in un paese extra-Ue convenzionato con l'Italia (Turchia) nel caso in cui l'attività all'estero rientri nel programma di formazione? Non vi sono norme che espressamente escludano tale possibilità. La circolare INPS n. 83/2010 pur occupandosi dei distacchi in paesi UE appare estendibile anche ai distacchi in paesi extra Ue convenzionati. Al paragrafo 5 si ammette il rilascio della certificazione di distacco (e quindi la possibilità di configurare il distacco e mantenere la contribuzione in Italia) ove l’esercizio dell’attività all’estero rientri nel programma di formazione.Tuttavia per l’apprendista in questione non passano le denunce Uniemens (errore bloccante).
Nel caso di distacchi tra l’Italia e la Turchia, dal 1° agosto 2015 la legislazione applicabile è definita dall’accordo bilaterale firmato a Roma l’8 maggio 2012 e ratificato con legge dell’11 marzo 2015 n. 35. L’Accordo ha sostituito quasi totalmente la Convenzione Europea di sicurezza sociale del Consiglio d’Europa ed il relativo Accordo complementare in vigore, per l’Italia, dal 12 aprile 1990, che continua ad essere in vigore per taluni aspetti (quali i formulari di distacco) che saranno oggetto...