Gestione separata Inps per l’amministratore residente all'estero
L’Inps, con circolare 164 del 21 dicembre 2004, nel ribadire il principio generale di coincidenza tra criteri fiscali e criteri previdenziali, ha precisato che l’obbligo di iscrizione e di contribuzione alla Gestione Separata sussiste quando l’attività del soggetto non residente sia svolta in Italia ovvero, nel caso in cui l’attività non sia svolta in Italia, il compenso sia erogato da soggetti residenti nello Stato italiano o da stabili organizzazioni nel territorio dello Stato italiano di soggetti non residenti. La circolare chiarisce tuttavia che i principi di cui sopra esplicano la loro efficacia in assenza di una diversa disciplina convenzionale tra lo Stato Italiano e lo Stato estero (nel caso la Francia). In particolare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio è stata recepita nella legge 7 gennaio 1992 n. 20, il cui articolo 16 co. 1 recita: “ 1. I gettoni di presenza e le altre retribuzioni ricevuti da un residente di uno Stato che esercita funzioni di direzione o di gestione in una società residente dell'altro Stato, o che è membro del Consiglio di amministrazione o del collegio sindacale sono imponibili in detto altro Stato.”. Tale articolo è conforme al modello di Convenzione OCSE (articolo 16) che prevede la tassazione degli emolumenti nello Stato di residenza della Società (ovvero dove la carica di amministratore viene esercitata). Pertanto, con riferimento al quesito rappresentato dal lettore, poiché l’ufficio di amministratore del soggetto non residente è svolto nella società che ha sede in Italia, sussiste l’obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione Separata.