L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Servizio estetico: esente come fringe benefit, imponibile come welfare aziendale

di Roberto Vinciarelli

La domanda

Il datore di lavoro, tramite regolamento (atto unilaterale), intende attivare un piano di welfare aziendale rivolto alla generalità dei dipendenti o a determinate categorie, attribuendo a ciascuno un credito welfare di 500 euro.Il datore vorrebbe inoltre stipulare una convenzione con un centro estetico che offra servizi di manicure, pedicure e trattamenti estetici per il viso, consentendo ai dipendenti di usufruire di tali prestazioni entro il limite del credito welfare disponibile (ad esempio, 500 euro).Ci si chiede se il servizio estetico possa rientrare tra le prestazioni di utilità sociale di cui all’art. 51, comma 2, lettera f) del TUIR. In caso negativo, è possibile individuare un’altra base normativa che consenta di considerare tali servizi non imponibili ai fini del reddito di lavoro dipendente?

I trattamenti estetici — quali, ad esempio, la cura del viso, i trattamenti per il corpo e per il dimagrimento, l’eliminazione dei peli superflui e la manicure — effettuati presso un centro benessere convenzionato non possono beneficiare dell’esenzione fiscale e contributiva prevista dall’articolo 51, comma 2, lettera f), del TUIR, relativa ai servizi di utilità sociale di cui all’articolo 100 del medesimo testo unico. Tale interpretazione è stata confermata anche dall’Agenzia delle Entrate con la...