Collaborazione continuativa con un centro estetico
Le nuove collaborazioni coordinate e continuative sono state definite agli artt. 2, 52 e 54 del D. Lgs. 81/2015 precisando che, se le stesse si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, si applicherà la disciplina del rapporto di lavoro subordinato. Pertanto l’assenza di uno solo dei tre requisiti citati, fa ricadere il rapporto nella sfera della collaborazione e pertanto nel lavoro parasubordinato. Non sembra proprio il caso della situazione prospettata dal lettore in quanto in un centro estetico non può rientrare una collaborazione che, per le consuete modalità di svolgimento legate alla natura della prestazione stessa, presuppongono di norma la sottoposizione al potere direttivo e gerarchico di un preposto o che prevedono mansioni esecutive e ripetitive (luogo di lavoro, prestazione diretta previo appuntamento preso con il committente, compenso a cottimo legato al numero di prestazioni … denotano la mancanza di autonomia da parte del prestatore). Tra l’altro le linee guida per la certificazione dei contratti predisposte dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro non ammettono, tra gli altri, la certificazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa riferite a prestazioni da parte di estetiste e parrucchieri.