Il codice E non evita il controllo malattia
Inutile chiedere al medico curante di indicare nel certificato di malattia il “codice E” per evitare i controlli: i medici non possono farlo e l’esenzione eventualmente riguarda le fasce di reperibilità, ma controlli concordati sono comunque possibili.
Ieri l’Inps ha pubblicato sul suo sito internet un chiarimento a fronte del fatto che «a seguito di notizie diffuse sul web circa le modalità di esonero dalle visite mediche di controllo domiciliari, molti lavoratori stanno chiedendo ai propri medici curante di apporre il codice E nei certificati al fine di ottenere l’esenzione dal controllo».
L’istituto di previdenza ricorda che le norme di riferimento consentono solo l’esenzione dalle fasce di reperibilità a fronte di: patologie gravi che richiedono terapie salvavita; stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%; e per i dipendenti pubblici anche a fronte di una causa di servizio rientrante in determinate tabelle allegate al Dpr 834/1981.
In tal caso, come indicato nella circolare 95/2016, il medico curante nel compilare il certificato deve spuntare il campo relativo a terapie salvavita/invalidità. Il “codice E” non è nella sua disponibilità, dato che, precisa l’Inps, è a uso interno dei medici dell’istituto. Come si legge nel messaggio 4752/2015 «mediante l’utilizzo di tale codice, il medico dell’istituto, durante l’analisi del certificato, ha l’opportunità - da esercitare secondo ponderato discernimento clinico e medico legale - di escludere uno specifico certificato dal flusso dell’applicativo data mining qualora la diagnosi evidenzi una condizione di gravità tale che sconsigli o addirittura controindichi il controllo domiciliare disposto d’ufficio».
I datori di lavoro hanno comunque la possibilità (indicata nella circolare 95/2016) di chiedere un controllo anche per i dipendenti esenti dalla reperibilità, richiesta che deve essere valutata dal personale Inps.