Il giusto calcolo del numero massimo di apprendisti
Premesso che il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, è stato abrogato dall'articolo 55 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, con decorrenza 25 giugno 2015, esso disponeva che, eccetto le imprese artigiane (per cui vigono previsioni ad hoc), il numero complessivo di apprendisti che un datore può assumere, direttamente o indirettamente tramite le agenzie di somministrazione non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore; tale rapporto non può superare il 100% per i datori che occupano un numero di lavoratori inferiore a 10 unità. E' in ogni caso esclusa la somministrazione a tempo determinato. Il datore che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3. Identica disciplina è oggi contenuta nell’articolo 42, co. 7, del D.Lgs. n. 81/2015. Il riferimento alle “maestranze specializzate e qualificate” o ai “lavoratori qualificati o specializzati” non è proprio chiaro. Secondo il Ministero del lavoro (interpello prot. n. 25/I/0004584 del 10 ottobre 2006) resterebbero però esclusi i lavoratori con contratto di reinserimento, i lavoratori in somministrazione e i collaboratori coordinati e continuativi. Sono stati invece parificati il socio lavoratore della società di persone e i coadiuvanti familiari. Di conseguenza, si ritiene, che le due tipologie di lavoratori indicati nel quesito non possano rientrare tra le maestranze/lavoratori qualificati/specializzati.