Una tantum e cessazione rapporto di lavoro
Il comportamento da tenere da parte del datore di lavoro circa la corresponsione o meno dell’una tantum ad un lavoratore cessato dipende dalla relativa disciplina dell’istituto da parte del contratto collettivo nazionale di lavoro, ed in particolare dall’accordo di rinnovo che ne prevede l’erogazione. In genere, gli accordi di rinnovo stabiliscono che l’una tantum spetti ai lavoratori in forza ad una certa data, di solito corrispondente con quella di stipula dell’accordo di rinnovo. Quest’ultima può essere considerata la discriminante di riferimento ai fini del riconoscimento o meno dell’una tantum ai lavoratori cessati nel periodo intercorrente tra la stipula dell’accordo di rinnovo e quella di corresponsione della stessa una tantum. Spesso, comunque, gli accordi di rinnovo contengono una clausola confermativa espressa del tipo “l’importo di una tantum verrà riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento”. In conclusione, rispettate tutte le altre condizioni contrattuali in materia di una tantum (non indicate dal lettore), in mancanza di una clausola espressa che stabilisca la corresponsione dell’una tantum ai lavoratori nel frattempo cessati, si ritiene che agli stessi debba comunque essere corrisposta l’una tantum con le competenze di fine rapporto nel mese in cui la risoluzione si perfeziona.