Prorga acausale
L'ispettorato Nazionale del Lavoro, attraverso la nota n.713 del 16/09/2020, si è pronunciato in merito alle modifiche apportate alla regolamentazione del rapporto di lavoro a termine intervenute con l'entrata in vigore del Decreto Agosto, il quale aveva previsto una deroga all'utilizzo delle causali del tutto analoga a quella prevista dal Decreto Sostegni. Le indicazioni fornite dell'Ispettorato possono considerarsi valide anche rispetto alle previsioni del Decreto Legge n.41/2021(D.L. Sostegni) e dispongono che sia consentito di adottare la “nuova proroga o un rinnovo “agevolato” anche qualora il medesimo rapporto di lavoro sia stato prorogato o rinnovato in applicazione del previgente art. 93 del D.L. n. 34/2020, pur sempre nel rispetto del limite di durata massima di 24 mesi”. In ragione di quanto indicato, come confermato anche dal "caso 1" riportato a pagina 3 del Sole 24 ore del giorno 20/12/2021, si ritiene possibile attivare una nuova proroga acausale, rispettando però i limiti massimi di durata complessiva del contratto, fissato in 24 mesi.