Malattia a cavaliere dei due anni
L’Inps ha precisato nella circ. n. 145/1993 che per l'indennizzabilità, nel secondo anno, della malattia "a cavaliere", si deve tener conto dei seguenti criteri: - quando nell'anno di insorgenza dell'evento il massimo assistibile annuo è stato raggiunto prima del 31 dicembre, il ripristino dell'indennità, all'1° gennaio successivo, per un massimo di ulteriori 180 giorni, non è automatico, ma subordinato alle condizioni previste dalla circolare n. 144/1988 (permanenza del rapporto di lavoro, con oneri retributivi, sia pure limitati, a carico dell'azienda). Nella circ. n. 144/1988 è stato precisato che nessuna indennità spetterà al lavoratore ammalato il cui rapporto, all'inizio del nuovo anno, risulti cessato o sospeso da più di due mesi. Di conseguenza si ritiene corretta la soluzione proposta nel quesito.