L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Malattia a cavaliere dei due anni

di Josef Tschoell

La domanda

La dipendente ha terminato i 180 giorni validi per l'indennità economica di malattia il giorno 18/09/2018, come previsto dal contratto Terziario Confcommercio ha chiesto i 120 giorni di aspettativa non retribuita che scadono il 16/01/2019 (con certificazione medica che copre tutto il periodo). Nel caso di specie non è dovuta l'indennità a c/Inps, in quanto il rapporto risulta sospeso da più di 2 mesi. Nell'ipotesi in cui la dipendente chieda un periodo di ferie successivo alla scadenza dell'ultimo certificato di malattia, l'indennità c/inps e c/ditta verrebbe riconosciuta per ulteriori 180 giorni? Vi ringraziamo per l'attenzione.

L’Inps ha precisato nella circ. n. 145/1993 che per l'indennizzabilità, nel secondo anno, della malattia "a cavaliere", si deve tener conto dei seguenti criteri: - quando nell'anno di insorgenza dell'evento il massimo assistibile annuo è stato raggiunto prima del 31 dicembre, il ripristino dell'indennità, all'1° gennaio successivo, per un massimo di ulteriori 180 giorni, non è automatico, ma subordinato alle condizioni previste dalla circolare n. 144/1988 (permanenza del rapporto di lavoro, con oneri retributivi, sia pure limitati, a carico dell'azienda). Nella circ. n. 144/1988 è stato precisato che nessuna indennità spetterà al lavoratore ammalato il cui rapporto, all'inizio del nuovo anno, risulti cessato o sospeso da più di due mesi. Di conseguenza si ritiene corretta la soluzione proposta nel quesito.

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