Continua la selezionata rassegna giurisprudenziale relativa al contratto di agenzia
Massima
Agenzia (rapporto di) – Incarico aggiuntivo di team leader – Possibilità di azionare la clausola risolutiva espressa prevista nel contratto principale agli inadempimenti correlati a quest'ultimo incarico – LegittimitàAgenzia (rapporto di) – Periodo di preavviso – Clausola degli A.e.c. di categoria che prevedano un periodo di preavviso maggiorato per l'agente impegnato in esclusiva per una sola ditta – Contenuto – Coincide col vincolo di monomandarietà Corte App. Palermo 1° aprile 2025, n. 327 – Pres. De Maria – Rel. Greco
Allorquando a latere del contratto di agenzia venga convenuto tra le parti un aggiuntivo incarico di team leader, ben può la clausola risolutiva espressa prevista dal contratto di agenzia essere azionata relativamente agli inadempimenti correlati all'incarico aggiuntivo, sempre ammesso che possa dirsi esistente una specifica volontà delle parti in tal senso.
Qualora la contrattazione collettiva applicabile al rapporto distingua – ai fini della maggiore o minore durata del periodo di preavviso – l'agente "impegnato o meno ad esercitare la sua attività in esclusiva per una sola ditta", deve ritenersi che si riferisca al vincolo di monomandatarietà, inteso come unicità del rapporto agenziale intrattenuto, a nulla rilevando il concetto di esclusiva in senso stretto.
Agenzia (rapporto di) – Risoluzione del rapporto da parte dell'agente – Generica turbativa della relazione contrattuale – Giusta causa – Insussistenza Corte App. Trento 16 gennaio 2025, n. 16 – Pres. e rel. Cingano
La nozione di "circostanze attribuibili al preponente" - la quale, ex art. 1751 c.c., legittima il recesso in tronco dell'agente, assicurandogli il diritto all' indennità di cessazione - non può essere riferita ad una generica turbativa della relazione contrattuale o ad una astratta valutazione di tutte le motivazioni connesse all'interruzione del rapporto. Al contrario deve essere ancorata a inadempimenti colpevoli, o comunque di non scarsa importanza, tali da risultare qualitativamente apprezzabili al punto da non permettere nemmeno la prosecuzione temporanea del rapporto di agenzia.
Agenzia (rapporto di) – Risoluzione del rapporto da parte dell'agente – Modesta omissione contributiva – Giusta causa – Insussistenza Corte App. Napoli 16 aprile 2025, n. 1492 – Pres. Catalano – Rel. Amarelli
Una omissione contributiva di modesto valore non costituisce inadempimento di gravità tale da intaccare irrimediabilmente il vincolo fiduciario che qualifica il contratto di agenzia; non è dunque tale da legittimare il recesso per giusta causa di parte agenziale (fattispecie in cui l'importo contributivo non versato risultava pari a circa 4.300,00 euro, somma che la preponente aveva in larga parte provveduto a versare dopo l'intervenuta cessazione del rapporto. La Corte d'Appello, in totale conferma della sentenza di 1mo grado, ha ritenuto che una tal fattualità – sfrondata dalle altre ragioni dedotte, risultate infondate – non potesse legittimamente fondare il recesso in tronco dell'agente)
La clausola risolutiva espressa e la sua azionabilità relativamente agli inadempimenti correlati al parallelo incarico di team manager
È ancora una volta la clausola risolutiva espressa il main topic di Corte App. Palermo 1° aprile 2025, declinato però nell'occasione in una accezione del tutto particolare ed anzi perfino curiosa.
Nella fattispecie, infatti, era stato ad un certo punto convenuto tra le parti – già contraenti di un contratto di agenzia – l'aggiuntivo incarico di team leader (e cioè di coordinamento di un gruppo di venditori). L'inadempimento rispetto agli obblighi assunti con quest'ultimo, però, era stato utilizzato...
Argomenti
I punti chiave
- La clausola risolutiva espressa e la sua azionabilità relativamente agli inadempimenti correlati al parallelo incarico di team manager
- Il concetto di "agente impegnato o meno ad esercitare la sua attività in esclusiva per una sola ditta": ciò che rileva è il vincolo di monomandarietà e non il concetto di esclusiva in senso stretto
- La monomandatarietà deve essere oggetto di specifica convenzione e non può conseguire da una semplice situazione di fatto
- Il recesso agenziale per giusta causa: è richiesta una intrinseca gravità dei fatti dedotti