Dimissioni di fatto solo dopo almeno quindici giorni lavorativi
Il Ccnl può individuare un termine differente, ma superiore e diverso da quello del licenziamento per assenza ingiustificata
Ai fini dell’operatività delle dimissioni di fatto in caso di assenza ingiustificata, è necessario superare i quindici giorni lavorativi, salvo che la contrattazione collettiva preveda un termine più ampio, espressamente dedicato alla fattispecie. Per ridurre l’arco di tempo richiesto dalla legge non è possibile utilizzare i termini del licenziamento disciplinare contenuti nel Ccnl e, in ogni caso, questi dovrebbero essere superiori a quello legale.
È questa la conclusione cui è giunta la sentenza...


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