L’articolo 2118 del codice civile riconosce a ciascuno dei contraenti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato il diritto di recedere dal contratto «dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità». Sebbene il tenore letterale della norma avesse inizialmente indotto alcuni commentatori a ritenere che la fissazione dei termini di preavviso fosse rimessa esclusivamente all’autonomia collettiva e, in mancanza, agli usi e all’equità, tale ...
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