È antisindacale impedire ai lavoratori iscritti a un'organizzazione sindacale di avvalersi dell'assistenza del proprio sindacato in sede di conciliazione, anche quando tale impedimento derivi dalle scelte dell'associazione datoriale di categoria. La società, avendo aderito e dato esecuzione a tali direttive, concorre nella condotta lesiva e resta l'unico legittimato passivo ex art. 28 statuto lavoratori.
Massima
Condotta antisindacale – comportamento del datore di lavoro – attitudine lesiva solo potenziale – sufficienza – rilevanza di dolo o colpa - insussistenza Cass., sez. lav., ord. 12 novembre 2025, n. 29809
La condotta antisindacale, secondo la giurisprudenza unanime della Corte di Cassazione, è integrata dall'attitudine anche solo potenziale del comportamento del datore di lavoro a ledere gli interessi sindacali tutelati, senza rilevanza di dolo o colpa. Il datore di lavoro non può essere sollevato dalla responsabilità per una condotta lesiva dell'attività sindacale, anche se essa è frutto di una volontà associativa proveniente dalla propria associazione di categoria.
La vicenda fattuale e il giudizio di merito
La Corte d'Appello di Roma, in riforma della decisione del Tribunale capitolino, competente quale giudice di prime cure, rigettava il ricorso promosso ex art. 28 l. 300/1970 dalla struttura regionale di un sindacato, diretto a ottenere la declaratoria di antisindacalità della condotta posta in essere da una società per azioni.
Il sindacato lamentava che, presso alcune sedi dell'associazione datoriale alla quale l'azienda aderiva, i propri rappresentanti non fossero stati ammessi ad assistere gli iscritti...
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