ApprofondimentoRapporti di lavoro

Lavoro a termine in agricoltura: la specialità italiana alla prova della Corte di Giustizia Europea

di Giuseppe Barbera e Attilio Romano

N. 45

Guida al Lavoro

L'articolo esamina la specialità del contratto a termine in agricoltura alla luce della deroga prevista dall'art. 29, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 81/2015. Ricostruisce il contrasto tra l'orientamento restrittivo della Cassazione sulla nozione di stagionalità e l'intervento della legge 203/2024 che, quale norma di interpretazione autentica a efficacia retroattiva, ne amplia il perimetro, restituendo centralità alla contrattazione collettiva. Il baricentro dell'analisi è l'ordinanza interlocutoria 12572/2025 con cui la Corte di cassazione ha rimesso alla CGUE la verifica della compatibilità della deroga con il diritto dell'Unione, in particolare quanto all'esistenza di ragioni oggettive e all'equivalenza delle tutele collettive anti abuso. Alla luce della sentenza dell'8 maggio 2025 della CGUE (cause riunite C 212/24, C 226/24 e C 227/24), si prospetta una probabile censura del regime nazionale, con la conclusione che il futuro del settore richiederà una flessibilità motivata da esigenze oggettive, e non più fondata su un'eccezione settoriale di natura arbitraria.

La specialità agricola: una deroga generale alla disciplina del contratto a termine

Il diritto del lavoro italiano, in attuazione della direttiva 1999/70/CE, ha stabilito un quadro normativo volto a prevenire l'abuso derivante dalla successione di contratti a tempo determinato, fissando limiti di durata e causali specifiche. Tuttavia, da questo regime generale è sempre stato escluso il settore agricolo.

L'art. 29, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 81/2015 ha sancito l'inapplicabilità della disciplina comune ai rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a ...