ApprofondimentoContenzioso

Evasione contributiva dopo il D.L. 19/2024: fine degli automatismi e centralità della prova

di Giuseppe Barbera e Attilio Romano

N. 38

Guida al Lavoro

Il Decreto-Legge 19/2024, convertito dalla Legge 56/2024, cambia profondamente le regole sulle sanzioni per evasione contributiva.

Non basta più una semplice irregolarità formale per parlare di evasione: ora, gli organi di vigilanza devono dimostrare tre elementi precisi e insieme presenti per poter contestare l'evasione contributiva. Devono provare che la denuncia è stata omessa o non veritiera, che il datore di lavoro aveva la chiara intenzione di non versare i contributi e che c'è stato un vero occultamento della base imponibile. In questo modo, il datore di lavoro non deve più provare la propria buona fede: spetta invece agli enti accertatori dimostrare l'illecito. L'articolo esamina come questa riforma superi i vecchi automatismi basati sulle presunzioni, promuova la trasparenza negli adempimenti e cambi il modo in cui vengono svolti i controlli, influenzando anche casi particolari come la contribuzione virtuale.

Il quadro normativo pre-riforma: la sottile linea tra omissione ed evasione.

Prima dell'intervento del D.L. 19/2024, la distinzione tra omissione ed evasione contributiva era fonte di costante incertezza. Ai sensi dell'art. 116, c. 8, L. 388/2000:

  • l'omissione contributiva (lett. a) si configurava in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi il cui ammontare era rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie. In sostanza, si trattava di un inadempimento trasparente, in cui il debito era palese;
  • l'evasione contributiva (lett. b) era connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, con l'intenzione di non versare i contributi occultando rapporti di lavoro o retribuzioni.

La giurisprudenza di legittimità aveva consolidato un orientamento secondo cui l'omessa o infedele denuncia mensile all'INPS (UniEmens) integrava di per sé l'ipotesi di evasione, facendo...

  • [1] Cass. 24618/2019; Cass. 3565/2022.

  • [2] Tribunale Di Napoli, Sentenza 2228, 20 Marzo 2025: "per configurare l'ipotesi di evasione contributiva, è necessario dimostrare l'occultamento di rapporti di lavoro o retribuzioni con l'intenzione specifica di non versare i contributi. In assenza di tale prova, si configura l'ipotesi meno grave di omissione contributiva, con conseguente ricalcolo delle sanzioni."

  • [3] Cass. 23644/2025.

  • [4] Art. 30, comma 10, D.L. 19/2024: "Senza pregiudizio dell'eventuale ulteriore accertamento ispettivo, le attività di controllo e addebito dei contributi previdenziali, ivi compresi i contributi dovuti in caso di utilizzo di prestatori di lavoro formalmente imputati a terzi ovvero a titolo di responsabilità solidale, possono fondarsi su accertamenti eseguiti d'ufficio dall'INPS sulla base di elementi tratti anche dalla consultazione di banche di dati dell'Istituto medesimo o di altre pubbliche amministrazioni e dalla comparazione dei relativi dati, da cui si deducano l'esistenza e la misura di basi imponibili non dichiarate.."

  • [5] Cass. 8610/2019.

  • [6] Cass. 28966/2011.