ApprofondimentoContenzioso

Le Sezioni Unite sulla questione della prescrizione del diritto alla costituzione di rendita vitalizia

di Silvano Imbriaci

N. 33

Guida al Lavoro

Le Sezioni Unite sciolgono il nodo interpretativo in merito alla decorrenza del termine di prescrizione per l'esercizio del diritto al rimedio previsto dall'art. 13 della legge 1338/1962 (costituzione della c.d. rendita vitalizia) in caso di accertata omissione del versamento di contribuzione ormai prescritta da parte del datore di lavoro

Massima

  • Contributi di previdenza e assistenza – Prescrizione (art. 3, commi 9 e 10, legge 335/1995) – Omissione contributiva – Azione per la costituzione di rendita vitalizia (art. 13, legge 1338/1962) – Prescrizione – Termine iniziale – Datore di lavoro (comma 1) – Lavoratore (comma 5) Cassazione, sezioni unite, 7 agosto 2025, n. 22802

    Ai fini dell'esercizio della facoltà di chiedere all'INPS la costituzione della rendita vitalizia reversibile disciplinata dall'art. 13 comma 1 della legge 1338/1962, il termine di prescrizione decorre, per il datore di lavoro, dall'intervenuta prescrizione dei contributi; la rendita chiesta dal lavoratore ai sensi dell'art. 13 quinto comma della legge citata inizia a prescriversi da quando si è prescritto il diritto del datore di lavoro di chiedere la costituzione della rendita ai sensi dell'art. 13 comma 1 della legge 1338/1962

L'art. 13, legge 1338/1962: una norma ancora alla ribalta

La rilevanza dell'intera posizione contributiva ai fini dell'accesso ai trattamenti pensionistici (ormai acquisita a fronte dell'applicazione in via ordinaria del sistema di calcolo contributivo nel calcolo delle pensioni) e l'emersione di un vero e proprio diritto all'integrità contributiva, declinato in varie forme dagli interpreti e dalla giurisprudenza (vedi infra), pongono sempre più spesso all'attenzione degli operatori il meccanismo regolato dall'art. 13 della legge 1338/1962 (la costituzione...

  • [1] Cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 15/1995 e circolare INPS n. 101/2010

  • [2] Si veda ex multis Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, n. 13202 e n. 13423/2019; cfr. anche circolare INPS n. 78/2019

  • [3] "Il diritto del lavoratore alla costituzione, a spese del datore di lavoro, la rendita vitalizia di cui all'art. 13, della l. n. 1338 del 1962, per effetto del mancato versamento da parte di quest'ultimo dei contributi previdenziali, è soggetto al termine ordinario di prescrizione, decorrente dalla data di prescrizione del credito contributivo dell'INPS, senza che rilevi la conoscenza o meno, da parte del lavoratore, della omissione contributiva" (Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 21302 del 14/09/2017).

  • [4] econdo quanto indicato dalle Sezioni Unite (n. 3678/2009) della L. n. 1338 del 1962, art. 13, è possibile una triplice lettura secondo una progressione di tutela del lavoratore: a) può ritenersi riconosciuta una mera facoltà del lavoratore (che si affianca ad analoga facoltà del datore di lavoro) di costituzione della rendita vitalizia presso l'I.N.P.S. con possibilità di successivo recupero della riserva matematica in sede di risarcimento del danno; b) può alternativamente ritenersi che insorga, al momento del pagamento della riserva matematica, un credito restitutorio nei confronti dal datore di lavoro; c) può, infine, costruirsi un vero e proprio diritto del lavoratore nei confronti del datore di lavoro alla costituzione della rendita vitalizia con conseguente possibilità di domandare in giudizio la condanna di quest'ultimo a versare la riserva matematica all'I.N.P.S. (Cass. n. 14680/1999). Nell'ipotesi sub c) – più garantistica per il lavoratore e che è quello che è stata accolta della giurisprudenza della Corte – la L. n. 1338 del 1962, art. 13, comma 5, vede come soggetto destinatario del potere di provvedere al pagamento della riserva matematica lo stesso lavoratore danneggiato dall'omissione contributiva che si sostituisce (=si surroga) al datore di lavoro inadempiente nei confronti dell'ente previdenziale.

  • [5] Cfr. Cass. SSUU, n. 3678/2009: "Sussiste litisconsorzio necessario nei confronti del datore di lavoro e dell'I.N.P.S. nel caso in cui il lavoratore, sostituendosi al datore di lavorare agisca giudizialmente per ottenere la costituzione della rendita vitalizia L. n. 1338 del 1962, ex art. 13, comma 5, per la quale il datore di lavoro si sia sottratto al versamento all'I.N.P.S. della relativa riserva matematica e per il cui versamento esso datore di lavoro resta L. n. 1338 del 1962, art. 13, ex comma 5, cit. obbligato, ferme restando le sanzioni penali a suo carico L. n. 1338 del 1962, art. 13, ex comma 1 cit."