Le Sezioni Unite sciolgono il nodo interpretativo in merito alla decorrenza del termine di prescrizione per l'esercizio del diritto al rimedio previsto dall'art. 13 della legge 1338/1962 (costituzione della c.d. rendita vitalizia) in caso di accertata omissione del versamento di contribuzione ormai prescritta da parte del datore di lavoro
Massima
Contributi di previdenza e assistenza – Prescrizione (art. 3, commi 9 e 10, legge 335/1995) – Omissione contributiva – Azione per la costituzione di rendita vitalizia (art. 13, legge 1338/1962) – Prescrizione – Termine iniziale – Datore di lavoro (comma 1) – Lavoratore (comma 5) Cassazione, sezioni unite, 7 agosto 2025, n. 22802
Ai fini dell'esercizio della facoltà di chiedere all'INPS la costituzione della rendita vitalizia reversibile disciplinata dall'art. 13 comma 1 della legge 1338/1962, il termine di prescrizione decorre, per il datore di lavoro, dall'intervenuta prescrizione dei contributi; la rendita chiesta dal lavoratore ai sensi dell'art. 13 quinto comma della legge citata inizia a prescriversi da quando si è prescritto il diritto del datore di lavoro di chiedere la costituzione della rendita ai sensi dell'art. 13 comma 1 della legge 1338/1962
L'art. 13, legge 1338/1962: una norma ancora alla ribalta
La rilevanza dell'intera posizione contributiva ai fini dell'accesso ai trattamenti pensionistici (ormai acquisita a fronte dell'applicazione in via ordinaria del sistema di calcolo contributivo nel calcolo delle pensioni) e l'emersione di un vero e proprio diritto all'integrità contributiva, declinato in varie forme dagli interpreti e dalla giurisprudenza (vedi infra), pongono sempre più spesso all'attenzione degli operatori il meccanismo regolato dall'art. 13 della legge 1338/1962 (la costituzione...