ApprofondimentoContenzioso

Licenziamento disciplinare, un collage della giurisprudenza di Cassazione

di Davide Zavalloni

N. 33

Guida al Lavoro

Tre sentenze della Corte di Cassazione che colpiscono il nostro immaginario, che poco hanno in comune ma che decidono su casi originalissimi. Decidiamo di commentarle, sicuri di incontrare l'interesse del lettore

Massima

  • Lavoro (rapporto di) - Licenziamento – Disciplinare – Intimato per ipotesi recidivanti – Necessità di attendere il giudizio definitivo delle precedenti sanzioni impugnate – Esclusione CORTE CASS. Ord. 30 marzo 2025 n. 8358 – Pres. Doronzo – Rel. Ciriello; ric.te T.D.N. S.p.a.; controric.te A.R.

    Allorquando un licenziamento risulti intimato su basi recidivanti, l'avvenuta impugnazione delle precedenti sanzioni conservative non preclude la valutazione e l'efficacia di queste ultime. Tutto ciò in ragione del fatto che l'istituto della recidiva presenta caratteri autonomi rispetto all'istituto regolato dal diritto penale, costituendo espressione unilaterale di autonomia privata del datore di lavoro, in relazione alla quale l'impugnazione da parte del lavoratore sanzionato è solo eventuale e, in ogni caso, non costituisce causa di sospensione della sua efficacia

  • Lavoro (rapporto di) - Licenziamento – Disciplinare – Intimato antecedentemente al rinnovo del C.C.N.L. recante disposizioni più favorevoli al lavoratore – Retroattività – Esclusione CORTE CASS. Ord. 28 aprile 2025 n. 11147 – Pres. Manna – Rel. Boghetic; ric.te A.s.; controric.te R&M. G. S.p.a.

    Il rispetto del principio di certezza del diritto impone di escludere la retroattività delle clausole negoziali del contratto collettivo dedicate al codice disciplinare in un contesto in cui il nuovo contratto collettivo, stipulato in epoca successiva a quella della intimazione del provvedimento espulsivo, si limita genericamente (e quindi senza alcun riferimento esplicito al regime delle sanzioni disciplinari) a far retroagire la propria vigenza ad epoca anteriore a quella dei fatti oggetto del licenziamento.

  • Lavoro (rapporto di) – Successione nell'appalto – Rifiuto dei lavoratori di passare alle dipendenze dell'impresa subentrante – Succesivo trasferimento degli stessi presso altra sede – Rifiuto – Conseguente licenziamento – Natura collettiva dello stesso – Esclusione – Licenziamento disciplinare plurimo per assenza ingiustificata – Sussistenza CORTE CASS. Ord. 23 aprile 2025, n. 10659 – Pres. Doronzo – Rel. Michelini ; ric.te C.C. + altri; controric.te E. S.r.l.

    Qualora una pluralità di lavoratori rifiuti di passare alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto di originaria adibizione, legittimamente il datore di lavoro procede al trasferimento presso altra sede ed altrettanto legittimamente procede al licenziamento in caso di mancata accettazione della nuova sede. In tale ipotesi è da escludersi che sia integrata la fattispecie del licenziamento collettivo con conseguente inapplicabilità della procedura di cui agli artt. 4 e 24 l.n. 223/1991, trattandosi infatti di un plurimo recesso di natura disciplinare

L'impugnazione dei precedenti recidivanti non preclude la valutazione degli stessi (Cass. n. 8358/2025)

La sentenza n. 8358 del 30 marzo 2025 dispensa un principio di diritto che da un lato ci affascina - ma questa, lo riconosciamo noi per primi, altro non rappresenta che una nostra soggettiva ed insignificante percezione della vicenda – integrando però dall'altro una nozione di indubbio rilievo sistematico, tale da scuotere l'interesse di qualsiasi operatore del settore. Dalla lettura della pronuncia, parrebbe peraltro di intendere una sua "non novità", risultando già propugnato dalla stessa Corte...