La Cassazione, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ribadisce che il recesso datoriale è illegittimo qualora non venga correttamente adempiuto l'obbligo di repêchage, anche con riferimento a mansioni appartenenti a un livello di inquadramento immediatamente inferiore; le mansioni inferiori devono risultare compatibili con le competenze professionali acquisite dal lavoratore
Massima
Licenziamento per gmo – obbligo di repêchage – sussiste – mansioni equivalenti o inferiori – contenuto – estensione Cass., sez. lav., ord. 24 settembre 2025, n. 26035
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro è tenuto ad adempiere all'obbligo di repêchage, dimostrando l'impossibilità di impiegare il lavoratore in altre mansioni equivalenti o inferiori compatibili con il suo bagaglio professionale e non richiedenti una diversa formazione.
Il giudizio nella fase di merito
Nel febbraio 2022, un lavoratore, addetto alle mansioni di "responsabile ufficio tecnico", e, pertinentemente, "responsabile gestione sinistri e assicurazioni" nonché "responsabile gestione multe", veniva licenziato per giustificato motivo oggettivo a seguito di una riorganizzazione aziendale volta alla soppressione di dette lavorazioni.
Il lavoratore impugnava il recesso dinnanzi al Tribunale di Milano, il quale respingeva le domande, con cui il lavoratore deduceva l'asserita natura ritorsiva o discriminatoria...