Per il licenziamento tardivo reintegrazione o sola indennità
La tutela maggiore scatta solo se il ritardo è tale da creare affidamento nell’accoglimento delle giustificazioni del dipendente
Il licenziamento comunicato dopo la scadenza del termine per l’adozione del provvedimento, previsto dalla contrattazione collettiva, integra una violazione dell’articolo 7 della legge 300/1970, tale da rendere applicabile la tutela prevista dall’articolo 18, comma 6 dello Statuto (indennità risarcitoria tra 6 e 12 mensilità), purché il ritardo non risulti notevole e ingiustificato, tale da creare affidamento nel lavoratore sull’accoglimento delle giustificazioni.
Lo ribadisce la Corte di cassazione...
Cambio appalto, il committente può «sostituire» i lavoratori scioperanti
di Giada Benincasa




