Contenzioso

Per il licenziamento tardivo reintegrazione o sola indennità

La tutela maggiore scatta solo se il ritardo è tale da creare affidamento nell’accoglimento delle giustificazioni del dipendente

di Angelo Zambelli

Il licenziamento comunicato dopo la scadenza del termine per l’adozione del provvedimento, previsto dalla contrattazione collettiva, integra una violazione dell’articolo 7 della legge 300/1970, tale da rendere applicabile la tutela prevista dall’articolo 18, comma 6 dello Statuto (indennità risarcitoria tra 6 e 12 mensilità), purché il ritardo non risulti notevole e ingiustificato, tale da creare affidamento nel lavoratore sull’accoglimento delle giustificazioni.

Lo ribadisce la Corte di cassazione...