Contenzioso

Privacy da tutelare nei documenti utilizzati come prova a giudizio

Il caso di una lista “fiscale” utilizzata in un processo davanti ai giudici del lavoro

di Marina Castellaneta

Protezione dei dati personali da assicurare anche dinanzi ai giudici nazionali nei casi di produzione di documenti che raccolgono dati personali di terzi per fini fiscali, che servono come elemento di prova in procedimenti civili. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Ue (sentenza C-268/21) destinata a incidere sulla normativa processuale nazionale grazie ai chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 6 del Gdpr, norma che stabilisce i criteri per considerare lecito un trattamento di dati.

La vicenda riguardava una società che aveva costruito per un’altra azienda alcuni uffici e che rivendicava il pagamento dei lavori. Le due società, però, erano in disaccordo sulle ore da retribuire e, quindi, l’azienda debitrice aveva chiesto l’esibizione del registro del personale. La Corte suprema svedese si è rivolta a Lussemburgo per un chiarimento sul Gdpr, applicabile al trattamento di dati personali di un archivio e a tutte le operazioni di trattamento effettuate da privati o da autorità pubbliche, incluse «le attività delle autorità giudiziarie». Nella nozione di trattamento di dati personali va inclusa «anche la produzione come elemento di prova di un documento, digitale o fisico, contenente dati personali, disposta da un’autorità giurisdizionale nell’ambito di un procedimento giurisdizionale».

In ogni caso, il trattamento dei dati personali è lecito se necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, affidati al titolare del trattamento, sul presupposto che esista una base giuridica. Il regolamento, inoltre, ammette la possibilità di un trattamento per un fine diverso da quello per il quale i dati sono stati raccolti se fondato su un atto legislativo e se si tratta di una misura necessaria e proporzionata per la salvaguardia degli obiettivi specifici dell’articolo 23 del regolamento.

Pertanto, un giudice può chiedere la produzione di un documento come elemento di prova se è previsto dalla legge, ma se per i procedimenti tributari il registro del personale serve unicamente per i controlli fiscali, la base giuridica non può essere applicata a quelli civili perché la finalità è limitata alla prevenzione del lavoro nero. Di conseguenza, il trattamento di tali dati in un procedimento giurisdizionale ha una finalità diversa rispetto a quella per la quale i dati sono stati raccolti e non è fondato sul consenso degli interessati.

La Corte apre all’utilizzo di questi dati se il giudice accerta che l’esecuzione delle azioni civili vada considerata obiettivo idoneo a giustificare un trattamento per fini diversi. Nel rispetto, però, del bilanciamento tra protezione dei dati e diritto alla tutela giurisdizionale, il giudice potrà utilizzarli adottando misure supplementari idonee a tutelare la protezione dei dati contenuti nel registro a fini fiscali.

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