L'assenza di un interesse genuino, produttivo e specifico del datore di lavoro distaccante priva l'operazione di distacco della sua causa lecita, trasformandola in una somministrazione di manodopera illegittima: la Corte d'appello di Roma, confermando la sentenza di primo grado, ordina la effettiva reintegra dei lavoratori presso la distaccante

La sentenza della Corte d'Appello di Roma 9 settembre 2025, n. 2639 in esame appare a chi scrive di particolare interesse perché la Corte si è trovata ad affrontare una fattispecie nella quale l'Istituto bancario distaccante è risultato, alla fine dei conti, essere anche l'effettivo utilizzatore in luogo del distaccatario, in una dinamica che pertanto ha fatto emergere la non genuinità dell'interesse del distaccante.

Il distacco

L'istituto del distacco, disciplinato dall'articolo 30 del Decreto Legislativo n. ...

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