ApprofondimentoContenzioso

Quando il distaccante è anche l'effettivo utilizzatore della manodopera

di Andrea Musti

N. 41

Guida al Lavoro

L'assenza di un interesse genuino, produttivo e specifico del datore di lavoro distaccante priva l'operazione di distacco della sua causa lecita, trasformandola in una somministrazione di manodopera illegittima: la Corte d'appello di Roma, confermando la sentenza di primo grado, ordina la effettiva reintegra dei lavoratori presso la distaccante

Massima

  • Distacco ex art. 30 D.Lgs. 276/2003 – intermediazione illecita di manodopera – interesse del distaccante – art. 30 comma 4-bis D.Lgs 276/2003 – ordine giudiziale di costituzione del rapporto di lavoro Corte d'Appello di Roma 9 settembre 2025, n. 2639

    Requisito principale del distacco ex art. 30 D.Lgs. 276/2003 è la genuinità dell'interesse del distaccante a che i propri dipendenti prestino la loro opera in favore e presso il soggetto distaccatario: un distacco solo formale e non sostanziale integra elusione dell'ordine del giudice di costituzione del rapporto di lavoro, pertanto è illegittimo.

La sentenza della Corte d'Appello di Roma 9 settembre 2025, n. 2639 in esame appare a chi scrive di particolare interesse perché la Corte si è trovata ad affrontare una fattispecie nella quale l'Istituto bancario distaccante è risultato, alla fine dei conti, essere anche l'effettivo utilizzatore in luogo del distaccatario, in una dinamica che pertanto ha fatto emergere la non genuinità dell'interesse del distaccante.

Il distacco

L'istituto del distacco, disciplinato dall'articolo 30 del Decreto Legislativo n. ...