Con la circolare 31 del 20 maggio 2025, l'INAIL precisa l'ambito di applicazione dell'obbligo assicurativo per le attività svolte da associati e soci di ASD e SSD. Esclusi dall'assicurazione obbligatoria gli istruttori sportivi e i collaboratori privi di contratto di lavoro subordinato o co.co.co. Nel commento, si analizzano i profili normativi e interpretativi, con particolare riferimento al D.Lgs. 36/2021 e al D.P.R. 1124/1965, evidenziando i limiti oggettivi e soggettivi dell'assicurazione obbligatoria INAIL nel settore sportivo dilettantistico.
Il sistema assicurativo INAIL trova la propria disciplina fondamentale nel D.P.R. n. 1124/1965, che definisce i soggetti obbligatoriamente assicurati contro infortuni sul lavoro e malattie professionali.
La recente riforma del lavoro sportivo (D.Lgs. 36/2021) ha introdotto rilevanti novità nel trattamento assicurativo degli operatori del settore, in particolare distinguendo chiaramente tra lavoratori subordinati, collaboratori amministrativo-gestionali e soci o associati di associazioni e società ...
I punti chiave
- Quadro normativo di riferimento
- Il ruolo dei collaboratori amministrativi e il regime assicurativo parasubordinato
- Chiarimenti INAIL sulla posizione degli associati e soci di ASD e SSD
- Conseguenze pratiche per ASD e SSD e per i soci/associati
- Obbligo assicurativo e attività amministrativo-gestionali
- Rilevanza giurisprudenziale e interpretativa
- Conclusioni




