Lavoratrice autonoma stagionale
Si premette che l’Inps nella circ. n. 147/2004 ha chiarito gli obblighi di iscrizione per i lavoratori autonomi. Qualora il soggetto svolga l'attività stagionale quale unica attività lavorativa, l’istituto previdenziale ritiene legittima l'iscrizione per l'intero anno in quanto, sin dall'istituzione della Gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali, tale obbligo e la conseguente imposizione contributiva sono stati previsti anche per gli esercenti attività tipicamente stagionali. Il quesito dovrebbe dunque tenere conto se ci siano i presupposti per limitare l’iscrizione a soli cinque mesi. L’Inps ha poi precisato nella circ. n. 136/2002 che per il riconoscimento della indennità sono necessari il possesso della qualifica di lavoratrice autonoma, rilevabile dall'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e la copertura contributiva del periodo indennizzabile per maternità (v. circ. n. 71 del 6.4.1988 e circ. n. 245 dell'11.8.1994). Di conseguenza, ipotizzando corretta la cancellazione della lavoratrice dalla gestione commercianti come descritto nel quesito, non spetterebbe l’indennità di maternità prevista dall’art. 66, D.Lgs. n. 151/2001. In alternativa la lavoratrice può verificare se spetta l’assegno di maternità dei comuni (art. 74, D.Lgs. n. 151/2001) oppure quello dello Stato (art. 75, D.Lgs. n. 151/2001).