Collaboratore familiare occasionale di Srl
Per l’iscrizione dei soggetti nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
Nel caso in esame appare rilevante soprattutto il requisito di cui al punto c). Dal quesito non risulta se la moglie svolge poi anche altre attività lavorative. Il requisito dell'abitualità ricorre ogni qual volta in cui l'esercizio di un'attività sia reiterato con sistematicità nel tempo, anche se di fatto lo stesso si esplichi solo per poche ore al giorno e non tutti i giorni.
Il requisito della prevalenza deve essere, invece, valutato comparando le sole attività professionali (a scopo di lucro) svolte dal soggetto, in base al tempo ad esse dedicato per lo svolgimento. Il requisito del reddito derivante da tali attività rileva solo sussidiariamente.
Essendo la moglie socio della srl, si ritiene, che lo stato (familiare, pensionato etc.) non dovrebbe essere rilevante per una valutazione circa la sua iscrivibilità nella gestione commercianti. Il Ministero del lavoro, nella citata circolare n. 37/2013, non affronta il caso del familiare che è anche socio di una srl. Si ritiene che in questo caso rilevino unicamente i criteri dell’abitualità e prevalenza.