Licenziamento per superamento del periodo di comporto
di Alberto Bosco
La domanda
Un'autista assunto a tempo indeterminato dal 2.11.2011 (CCNL Autotrasporti merci industria) è assente per malattia: dal 6.8.13 al 20.9.13 e dal 23.12.13 al 11.07.14. In data 9.7.14 si compie il 245° giorno di assenza dal lavoro, quindi il periodo di conservazione del posto di lavoro. La lettera di licenziamento devo spedirla con raccomandata A/R il 10.7.14 specificando che la risoluzione ha effetto dalla data della presente lettera (10.7.14) giusto? Se nel frattempo il dipendente chiede un'aspettativa non retribuita di 6 mesi entro 2 giorni dalla scadenza del periodo di conservazione del posto, quindi entro 11. 7.14, il licenziamento decorre quando finiscono i 6 mesi?? Quindi devo annullare il licenziamento e rispedire la lettera alla fine dei sei mesi??
Se il CCNL prevede, con il principio del “comporto per sommatoria”, la conservazione del posto di lavoro per 245 giorni, per procedere al licenziamento occorre che la durata complessiva di tale periodo sia stata superata. Una volta verificatasi tale condizione, il datore di lavoro può comunicare il recesso previo rispetto del periodo di preavviso o erogazione della corrispondente indennità sostitutiva, a mezzo raccomandata a. r. che avrà validità – trattandosi di atto unilaterale ricettizio - dal...