L'esperto rispondeContrattazione

Licenziamento per superamento del periodo di comporto

di Alberto Bosco

La domanda

Un'autista assunto a tempo indeterminato dal 2.11.2011 (CCNL Autotrasporti merci industria) è assente per malattia: dal 6.8.13 al 20.9.13 e dal 23.12.13 al 11.07.14. In data 9.7.14 si compie il 245° giorno di assenza dal lavoro, quindi il periodo di conservazione del posto di lavoro. La lettera di licenziamento devo spedirla con raccomandata A/R il 10.7.14 specificando che la risoluzione ha effetto dalla data della presente lettera (10.7.14) giusto? Se nel frattempo il dipendente chiede un'aspettativa non retribuita di 6 mesi entro 2 giorni dalla scadenza del periodo di conservazione del posto, quindi entro 11. 7.14, il licenziamento decorre quando finiscono i 6 mesi?? Quindi devo annullare il licenziamento e rispedire la lettera alla fine dei sei mesi??

Se il CCNL prevede, con il principio del “comporto per sommatoria”, la conservazione del posto di lavoro per 245 giorni, per procedere al licenziamento occorre che la durata complessiva di tale periodo sia stata superata. Una volta verificatasi tale condizione, il datore di lavoro può comunicare il recesso previo rispetto del periodo di preavviso o erogazione della corrispondente indennità sostitutiva, a mezzo raccomandata a. r. che avrà validità – trattandosi di atto unilaterale ricettizio - dal giorno di ricezione della medesima da parte dell’interessato, ovvero dalla data di lasciato avviso, nell’ipotesi di mancata consegna per assenza dal domicilio del destinatario. Molti CCNL prevedono, al fine di evitare il superamento del periodo di comporto, che il lavoratore possa chiedere di fruire delle ferie arretrate o di un periodo di aspettativa non retribuita. Tale richiesta, tuttavia, deve essere presentata al datore di lavoro prima che il periodo di comporto sia integralmente trascorso ovvero contestualmente al termine dello stesso: in tale ipotesi eventuali comunicazioni di recesso già inoltrate al lavoratore debbono essere revocate e aggiornate al termine di tale periodo. In ogni caso, anche in difetto di richiesta di concessione di tali prolungamenti al datore di lavoro, è lasciata a quest’ultimo la libertà di concedere un ulteriore periodo, precisando all’interessato che non per questo viene meno l’efficacia del superamento del termine di comporto e quindi la conseguente possibilità a tale titolo di procedere poi alla risoluzione del rapporto di lavoro.

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