Per un'associazione senza scopo di lucro che si occupa di istruzione scolastica (si tratta di una scuola steineriana) è possibile, ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 68/99, calcolare la quota di riserva per l'assunzione di disabili escludendo dalla base di computo il personale che si occupa esclusivamente dell'insegnamento?
Con riferimento al quesito formulato, l'esclusione di cui all'articolo 3 comma 3 della legge 68/99 è ammessa solo nei confronti di "organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione". Non si ritiene che l'associazione citata nel quesito operi con le finalità previste dalla norma, per cui la quota di riserva va computata sull'intero organico.