Telelavoro e liste di mobilità
di Rossella Schiavone
L'art. 22, comma 5 della Legge n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012) ha previsto che, al fine di facilitare l'inserimento dei lavoratori in mobilità, le offerte di cui al co. 2 dell'art. 9, Legge n. 223/91, comprendono anche le ipotesi di attività lavorative svolte in forma di telelavoro anche reversibile. Conseguentemente il lavoratore è cancellato dalle liste di mobilità quando:
a) rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale autorizzato dalla Regione o non lo frequenti regolarmente...