Cumulo della qualità di socio con quella di lavoratore subordinato della società
In via generale sia la prassi amministrativa (ad es. circ. Inps 179/1989) sia la giurisprudenza ammettono nelle società di capitali (quindi anche nella SRL) il cumulo della qualità di socio con quella di lavoratore subordinato della società a ragione sia del fatto che le società di capitali possiedono una personalità giuridica distinta da quella dei soci, sia del fatto che la società ( e non i singoli soci) risponde delle obbligazioni sociali. Peraltro anche la qualità di amministratore (non unico) di una società di capitali è compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato della medesima ove sia accertata l'attribuzione di mansioni diverse dalle funzioni proprie della carica sociale rivestita (v. , ad es., Cass 18414/2013). Tanto premesso, in relazione alle diverse fattispecie elencate nel quesito, è necessario operare delle distinzioni. Per quanto riguarda la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato tra SRL e presidente del CdA, ci sentiremmo di escluderla (in linea con la chiara tesi Inps espressa nella citata circolare 179/1989) considerata sia la carica ricoperta, sia la detenzione di una quota del capitale sociale (50 %) a tal punto rilevante da farne un socio in grado di incidere in modo determinante sulla formazione della volontà sociale, cui dovrebbe al contrario, in qualità di lavoratore subordinato, essere soggetto. Circa l’assunzione con rapporto di lavoro subordinato del consigliere fratello del presidente, il rapporto è astrattamente configurabile ma vale l’analoga obiezione circa la rilevanza della quota di capitale posseduta (50 %). Il rapporto di lavoro subordinato con il consigliere marito del presidente, infine, appare quello maggiormente fattibile. La stessa relazione di parentela del consigliere-marito con il presidente-moglie non costituisce un ostacolo dal momento che il primo sarebbe dipendente della società (soggetto distinto dagli amministratori e dai soci), e quindi non varrebbe la presunzione di gratuità che contraddistingue il rapporti di lavoro tra familiari. E’ tuttavia necessario che le mansioni svolte in qualità di lavoratore subordinato siano diverse da quelle proprie della carica rivestita (v. sentenza Cass cit.), ossia che “il soggetto preposto agli incarichi stessi sia fungibile, nel senso che qualsiasi operatore manuale od intellettuale potrebbe provvedere alle incombenze affidate all'amministratore.” (Inps, circ. 179/1989). Naturalmente in tutti i casi esaminati la riconoscibilità di un eventuale rapporto di lavoro subordinato, laddove configurabile, deve soddisfare ai requisiti tipici della specifica tipologia lavorativa: ad esempio assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore/società, percezione di una retribuzione predeterminata assoggettata alle ritenute fiscali e contributive applicabili al lavoro dipendente ec..