L'esperto rispondeContenzioso

Adempimento parziale con sanzione piena

La domanda

Il 31 luglio 2010, la guardia di finanza ispeziona un'azienda e vi trova 2 lavoratori impiegati in nero. Il 5 agosto 2010, l'azienda assume regolarmente questi lavoratori. Successivamente, la direzione provinciale del lavoro emette un verbale unico di accertamento e notificazione sulla base del verbale della Gdf, che viene notificato in data 25 gennaio 2011. L'azienda decide di aderire alla diffida prevista dall'articolo 13 del Dlgs 124/2004. Versa regolarmente nei termini la sanzione ridotta, ma non ottempera alla regolarizzazione dei 2 dipendenti al 31 luglio 2010 come da esplicita richiesta della Dpl. In data 23 luglio 2015 viene notificata un'ingiunzione di pagamento della sanzione piena dalla Dpl in quanto i lavoratori non sono stati regolarizzati dal 31 luglio 2010, ma dal 5 agosto 2010. È dovuta la sanzione piena oppure, visto che comunque la sanzione ridotta è stata versata nei termini ed i lavoratori erano comunque già stati regolarizzati, anche se in data di poco successiva, si può pretendere l'applicazione di una sanzione ridotta?

Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, Dlgs 124/2004 (come sostituito dall’articolo 33 della legge 183/2010), qualora il personale ispettivo accerti l’inosservanza di norme “di legge od del contratto collettivo”, per inadempimenti puniti con sanzioni amministrative, questi “provvede a diffidare il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido” alla “regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di 30 giorni ”dalla data di notificazione del verbale unico conclusivo...