L'esperto rispondeContenzioso

Adempimento parziale con sanzione piena

La domanda

Il 31 luglio 2010, la guardia di finanza ispeziona un'azienda e vi trova 2 lavoratori impiegati in nero. Il 5 agosto 2010, l'azienda assume regolarmente questi lavoratori. Successivamente, la direzione provinciale del lavoro emette un verbale unico di accertamento e notificazione sulla base del verbale della Gdf, che viene notificato in data 25 gennaio 2011. L'azienda decide di aderire alla diffida prevista dall'articolo 13 del Dlgs 124/2004. Versa regolarmente nei termini la sanzione ridotta, ma non ottempera alla regolarizzazione dei 2 dipendenti al 31 luglio 2010 come da esplicita richiesta della Dpl. In data 23 luglio 2015 viene notificata un'ingiunzione di pagamento della sanzione piena dalla Dpl in quanto i lavoratori non sono stati regolarizzati dal 31 luglio 2010, ma dal 5 agosto 2010. È dovuta la sanzione piena oppure, visto che comunque la sanzione ridotta è stata versata nei termini ed i lavoratori erano comunque già stati regolarizzati, anche se in data di poco successiva, si può pretendere l'applicazione di una sanzione ridotta?

Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, Dlgs 124/2004 (come sostituito dall’articolo 33 della legge 183/2010), qualora il personale ispettivo accerti l’inosservanza di norme “di legge od del contratto collettivo”, per inadempimenti puniti con sanzioni amministrative, questi “provvede a diffidare il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido” alla “regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di 30 giorni ”dalla data di notificazione del verbale unico conclusivo. Se il trasgressore ottempera alla diffida impartita dall’accertatore, il procedimento sanzionatorio si estingue a seguito del pagamento - entro l’ulteriore termine di 15 giorni - di una sanzione amministrativa in misura ridotta».Il comma 3 del predetto articolo 13 condiziona, tuttavia, l’estinzione del procedimento non solo al pagamento della sanzione, ma anche alla “effettiva ottemperanza alla diffida”. Pertanto, soltanto il puntuale adempimento a quanto diffidato, unito al versamento della somma prevista come sanzione, è idoneo a giustificare l’applicazione di una sanzione in misura ridotta. Nel caso di specie, non sembrerebbe intervenuto - nei termini sopra descritti - un integrale adempimento da parte del trasgressore, in quanto la regolarizzazione non è stata effettuata correttamente e, pertanto, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, Dlgs 124/2004, l’azienda non potrà invocare l’applicazione della sanzione in misura ridotta, ma sarà tenuta al pagamento della sanzione in misura piena.

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