Base di computo disabili, azienda edile
Il Ministero del lavoro ha chiarito nella nota n. 2256/2008 che l'espressione personale di cantiere non è riferita a specifiche mansioni e/o profili di lavoratori, ma è da intendersi riferita alla generalità dei dipendenti che operano all'interno del luogo in cui si effettuano i lavori del settore edile. Di conseguenza i datori di lavoro del settore edile, con esclusivo riferimento al periodo di attività del "cantiere", dovranno escludere dalla base di computo (su cui calcolare l'obbligo di assunzione di persone disabili) i dipendenti adibiti ad attività lavorativa all'interno del cantiere. Sembra, dunque, che si possano escludere i lavoratori descritti nel quesito. In ogni caso si segnala che in una nota più recente (n. 11/2015) il Ministero non ha dato parere favorevole all’esclusione dalla base di computo per le attività di cui all’art. 147 e ss. del D.P.R. 207/2010 (direttore dei lavori, assistente alla direzione dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere, coordinatore per l’esecuzione dei lavori).