L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Convalida delle dimissioni e penale per inadempimento

di Emanuela Molteni

La domanda

Ai sensi dell’art. 26 del DLGS n. 151/15, del DM 15/12/15 e dell’art. 55 c. 4 del DLGS n. 151/01 la comunicazione di dimissioni deve rispettare, ai fini dell’efficacia, forma e procedura stabilite dalla normativa vigente. Spesso i lavoratori dimissionari non effettuano la convalida e/o abbandonano il posto di lavoro, costringendo l’azienda, come da faq ministeriale, a procedere al licenziamento per giusta causa, con il pagamento del “Ticket licenziamento”. È possibile inserire nel contratto individuale una clausola che preveda l’applicazione di una penale (importo del “Ticket licenziamento”) nel caso in cui non effettui la convalida delle dimissioni e/o in caso abbandono del posto di lavoro con una prolungata assenza ingiustificata?

Non è sostenibile detta ipotesi in quanto le somme in parola consistono in un risarcimento esigibile solo in sede di conciliazione civile. Per ovviare al problema delle dimissioni non convalidate ovvero dell’abbandono del posto di lavoro è ipotizzabile la cessazione del rapporto per “fatti concludenti”. Il Parlamento, mediante il Job Act (Legge delega n. 183/2014) aveva previsto (norma ancora non attuata) la previsione della cessazione per fatti concludenti. In particolare, l’art. 1 comma 6 lett. ...