Alla luce dell’ordinanza della Corte di Cassazione 25840 del 27 settembre 2024 e della Direttiva Europea 2003/88/C, i buoni pasto erogati dal datore di lavoro per i giorni in cui il dipendente fruisce di ferie diventano fiscalmente imponibili o rimangono esenti ai sensi dell’articolo 51 del TUIR nei limiti previsti dal medesimo decreto? Qualora fossero imponibili possono rientrare nel paniere dei fringe benefits? A prescindere da quanto sopra si chiede inoltre se possa rientrare nei fringe benefits il differenziale tra il valore effettivamente erogato al lavoratore esempio buono pasto giornaliero di 15,00 euro e la soglia di esenzione 8,00 euro telematici: quindi considerare un fringe benefits di 7 euro/buono.
I buoni pasto (ticket mensa) sono indicati dalla giurisprudenza prevalente (ad es. Cass. 5547/2021, 15629/2021) non come elemento della retribuzione “normale”, ma come agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale. In particolare presuppongono un collegamento con l’orario effettivamente prestato (in sostanza un rimborso delle spese che il lavoratore deve affrontare per il pasto). Se un buono pasto viene erogato in un giorno in cui non è ...