L'esperto rispondeContrattazione

Palestra privata e mini co.co.co.

di Callegaro Cristian

La domanda

Buongiorno, si chiede se una palestra privata, a cui si applica il ccnl Impianti sportivi-palestre, che ha sempre fatto mini-co.co.co per gli istruttori dei corsi che si tengono nella stessa, dal 1.1.2016 può continuare ad avere tali collaborazioni o sono da equiparare al lavoro subordinato? Gli istruttori lavorano un giorno alla settimana, per un totale inferiore alle 28 giornate all'anno e sono iscritti alla gestione separata in quanto co.co.co. Gli stessi hanno stabilito il giorno e l'ora in cui erano a disposizione per il corso, in quanto già dipendenti presso altri datori di lavoro, mantenendolo poi per tutto l'anno. La prestazione viene effettuata nella palestra usando locali ed attrezzi della stessa. Grazie, cordiali saluti.

L’articolo 52 del decreto legislativo n. 81/2015 stabilisce che (a far data dal 25 giugno 2015) le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo n. 276/2003 sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data suddetta. Tra le altre disposizioni, il decreto legislativo n. 81/2015 ha quindi abolito anche le cosiddette mini-co.co.co. (articolo 61, comma 2), che quindi non sono più stipulabili: si tratta di tutti quei rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare ovvero, nell’ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro. Per completezza si rammenta che il decreto legislativo n. 81/2015 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2016 alle collaborazioni si applichi quanto previsto dall’articolo 2, comma 1. In particolare, è prevista l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato nell’ipotesi di rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro; in riferimento a tali condizioni, che devono ricorrere congiuntamente, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che per “prestazioni di lavoro esclusivamente personali” si intendono le prestazioni svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l’ausilio di altri soggetti; le stesse devono essere “continuative”, ossia ripetersi in un determinato arco temporale al fine di conseguire una reale utilità; devono inoltre essere organizzate dal committente quantomeno con riferimento “ai tempi e al luogo di lavoro”. Tuttavia, la previsione normativa di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015 non trova applicazione (quindi è possibile stipulare rapporti di collaborazione in ogni caso, salvo prova contraria) nelle seguenti ipotesi: a) Collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore; b) Collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali; c) Attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni; d) Collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall’art . 90 della L. n. 289/2001. Considerata la soppressione delle cosiddette mini co.co.co., non resta quindi che valutare la possibilità e/o l’opportunità di stipulare una contratto di collaborazione sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2015.

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