Violazione tempo determinato
La norma rimette al lavoratore la facoltà di impugnare il contratto a termine sottoscritto in violazione dei divieti di legge. Dopo il decreto dignità, l’impugnazione – a pena di decadenza – deve essere proposta per iscritto entro 180 giorni dalla conclusione del singolo contratto (va evidenziato che una “sveglia” in tal senso potrebbe essere suonata anche dal sindacato o dall’ispettore, il quale potrebbe rilevare l’inadempimento datoriale). Se il giudice accerta la illegittimità del termine apposto al contratto, lo trasforma a tempo indeterminato e condanna il datore di lavoro a risarcire il danno con un’indennità variabile tra 2,5 e 12 mensilità.