Distacco di extracomintario
Nel caso prospettato il Paese distaccante non appartiene all’Unione europea, né rientra tra quelli convenzionati ai fini previdenziali con l’Italia. Al fine di poter adempiere alle obbligazioni di carattere previdenziale scaturenti dal più generale principio della territorialità dell’obbligo contributivo, è dunque necessario che venga individuato un apposito rappresentante ai fini previdenziali, nominato mediante procura speciale, che assolva agli adempimenti richiesti dalla Legge italiana. Il mandatario aprirà le relative posizioni previdenziali e assicurative e verserà i contributi dovuti, oltre a provvedere alla tenuta del libro unico e alla produzione delle dichiarazioni obbligatorie correlate al rapporto di lavoro, ma non potrà operare le ritenute ai fini IRPEF, in quanto non è stato ricompreso tra i soggetti di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 600/1973. In tale ultima circostanza spetta al lavoratore l'obbligo di versare le relative imposte mediante la propria dichiarazione dei redditi. Laddove la società distaccataria italiana dovesse corrispondere al dipendente distaccato somme e valori di cui all’art. 51 del T.U.I.R., è lo stesso art. 23 del D.P.R. n. 600/1973 a disporre che sia la società distaccataria ad operare, all’atto del pagamento, una ritenuta a titolo d’acconto dell’IRPEF, con obbligo di rivalsa.