L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Distacco di extracomintario

di Andrea Costa

La domanda

Una Spa con sede a Dubai distaccherà, per uno o due anni, un lavoratore extracomunitario per lo svolgimento di prestazioni qualificate presso una Spa Italiana controllata dalla Spa di Dubai, secondo la procedura "ingresso fuori quota" (art. 27, let. a) D.lgs 286/1998). Il testo della norma configura un distacco e,pertanto, in capo al distaccante permangono gli obblighi in tema di LUL, Irpef, Inps. Come può assolvere a tali obblighi l'impresa distaccante, considerato che in Italia non ha una propria stabile organizzazione? Può l'impresa italiana distaccataria se corrisponde direttamente lo stipendio al lavoratore, essere automaticamente soggetta all'obbligo di sostituito d'imposta, non rilevando chi sia o meno il datore di lavoro?

Nel caso prospettato il Paese distaccante non appartiene all’Unione europea, né rientra tra quelli convenzionati ai fini previdenziali con l’Italia. Al fine di poter adempiere alle obbligazioni di carattere previdenziale scaturenti dal più generale principio della territorialità dell’obbligo contributivo, è dunque necessario che venga individuato un apposito rappresentante ai fini previdenziali, nominato mediante procura speciale, che assolva agli adempimenti richiesti dalla Legge italiana. Il mandatario aprirà le relative posizioni previdenziali e assicurative e verserà i contributi dovuti, oltre a provvedere alla tenuta del libro unico e alla produzione delle dichiarazioni obbligatorie correlate al rapporto di lavoro, ma non potrà operare le ritenute ai fini IRPEF, in quanto non è stato ricompreso tra i soggetti di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 600/1973. In tale ultima circostanza spetta al lavoratore l'obbligo di versare le relative imposte mediante la propria dichiarazione dei redditi. Laddove la società distaccataria italiana dovesse corrispondere al dipendente distaccato somme e valori di cui all’art. 51 del T.U.I.R., è lo stesso art. 23 del D.P.R. n. 600/1973 a disporre che sia la società distaccataria ad operare, all’atto del pagamento, una ritenuta a titolo d’acconto dell’IRPEF, con obbligo di rivalsa.

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