L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Richiesta permessi disabili ex L. 104/92

di Alberto Bosco

La domanda

Un'azienda riceve una domanda di permessi L. 104/92 (art. 33, co. 3, Legge 104/92-D.lgs 151/2001 art.33 e 42, come modificati dalla L. 183/201 e dal D.Lgs 119/2011) da una dipendente per un disabile a carico. La domanda viene presentata a mezzo patronato per il periodo 11/2015-07/2016. Per usufruire dei permessi la dipendente deve attendere l'autorizzazione dell’Inps o può regolarmente fruire dei permessi dal momento che è stata inoltrata la richiesta ?

Come precisa il sito Inps, la presentazione delle domande dei permessi retribuiti di cui alla legge 104/92 deve essere effettuata in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali: a) WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN sul portale dell’Istituto - servizio di “Invio OnLine di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito”; b) Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi; c) Contact Center Multicanale. La domanda ha validità a decorrere dalla sua presentazione, non scade alla fine dell’anno solare, non deve essere rinnovata annualmente allo scadere dei 12 mesi di validità, dovrà essere completa delle previste dichiarazioni di responsabilità e, entro 30 giorni dal cambiamento , il richiedente i permessi dovrà comunicare le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni autocertificate nel modello di richiesta. Una volta inviata la domanda è possibile fruire dei permessi se il datore vi consente dato che la domanda serve più che altro al datore per ottenere il rimborso di quanto è stato anticipato in busta paga. Infatti, l’INPS nella circ. 53/2008 chiarisce che sul datore di lavoro incombe il diritto-dovere di verificare in concreto l'esistenza dei presupposti di legge per la concessione dei permessi citati, rispetto alla quale non ha alcuna ulteriore discrezionalità, al di là della verifica della sussistenza dei requisiti di legge. In tale contesto l'INPS, a carico del quale è posto l'onere finanziario dei benefici in questione, interviene esclusivamente, in una logica di controllo preventivo generale circa la congruità della richiesta con il titolo di legge, a presidio della correttezza dell'erogazione economica, tanto più laddove questa avvenga per pagamento diretto (come avviene nel caso dei lavoratori agricoli), non potendo e non dovendo intervenire nella concessione specifica dei permessi, che rientra esclusivamente nella concreta gestione del singolo rapporto di lavoro.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©