Richiesta permessi disabili ex L. 104/92
Come precisa il sito Inps, la presentazione delle domande dei permessi retribuiti di cui alla legge 104/92 deve essere effettuata in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali: a) WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN sul portale dell’Istituto - servizio di “Invio OnLine di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito”; b) Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi; c) Contact Center Multicanale. La domanda ha validità a decorrere dalla sua presentazione, non scade alla fine dell’anno solare, non deve essere rinnovata annualmente allo scadere dei 12 mesi di validità, dovrà essere completa delle previste dichiarazioni di responsabilità e, entro 30 giorni dal cambiamento , il richiedente i permessi dovrà comunicare le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni autocertificate nel modello di richiesta. Una volta inviata la domanda è possibile fruire dei permessi se il datore vi consente dato che la domanda serve più che altro al datore per ottenere il rimborso di quanto è stato anticipato in busta paga. Infatti, l’INPS nella circ. 53/2008 chiarisce che sul datore di lavoro incombe il diritto-dovere di verificare in concreto l'esistenza dei presupposti di legge per la concessione dei permessi citati, rispetto alla quale non ha alcuna ulteriore discrezionalità, al di là della verifica della sussistenza dei requisiti di legge. In tale contesto l'INPS, a carico del quale è posto l'onere finanziario dei benefici in questione, interviene esclusivamente, in una logica di controllo preventivo generale circa la congruità della richiesta con il titolo di legge, a presidio della correttezza dell'erogazione economica, tanto più laddove questa avvenga per pagamento diretto (come avviene nel caso dei lavoratori agricoli), non potendo e non dovendo intervenire nella concessione specifica dei permessi, che rientra esclusivamente nella concreta gestione del singolo rapporto di lavoro.